Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50449 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50449 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ROSATI JOHNNY N. IL 08/04/1974
avverso la sentenza n. 1175/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 24/10/2013
R.G. 7975 / 2013
Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza
del Tribunale di Grosseto che, all’esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto Johnny
Rosati colpevole del reato di evasione dal regime esecutivo penale della detenzione
domiciliare, essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione di Follonica,
recandosi a Busto Arsizio, ove era reperito dalla p.g. in una struttura alberghiera.
Condotta per cui, concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata e
ritenuta recidiva, il Rosati è stato condannato alla pena di un anno di reclusione.
Con il ministero del difensore l’imputato impugna per cassazione la sentenza di
appello, deducendo erronea applicazione dell’art. 133 c.p. e insufficienza ed illogicità
della motivazione in riferimento all’eccessività della pena per l’incongruo mancato
giudizio di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti innominate rispetto alla
contestata recidiva.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi
di censura, con i quali si attinge un profilo della regiudicanda, quello del trattamento
sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito,
sottraendosi a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto da una sufficiente e non
illogica motivazione. Evenienza certamente ravvisabile nel caso dell’impugnata
decisione di appello, che ha diffusamente argomentato le ragioni considerate ostative sia
all’esclusione della rilevanza sanzionatoria della recidiva qualificata ascritta al
ricorrente, sia ad un giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. con le attenuanti generiche
diverso dalla mera equivalenza.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 201
Motivi della decisione