Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50448 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50448 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEN ABDALLAH MOHAMED N. IL 02/11/1976
avverso la sentenza n. 93/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7970 / 2013

Giudicando ex art. 627 c.p.p. in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, per la
rideterminazione della pena a seguito dell’espunzione dell’aggravante della clandestinità
ex art. 61 n. ii-bis c.p. ascritta all’imputato (disposizione incostituzionale giusta sentenza
Corte Cost. n. 249/2010), la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della
sentenza di condanna del Tribunale di Perugia (confermata in punto di responsabilità
dalla Corte di Appello di Perugia), ha determinato la pena inflitta al cittadino
nordafricano Ben Abdallah Mohamed in ordine a più reati di concorso in illecita vendita
continuata di sostanze stupefacenti del tipo hashish ed eroina in quattro anni, un mese e
dieci giorni di reclusione ed euro 18.200,00 di multa, previa concessione delle attenuanti
generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva specifica nel quinquennio.
Tale decisione è stata impugnata per cassazione dal difensore dell’imputato, che
deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla mancata esclusione
della recidiva qualificata ascritta al prevenuto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità e infondatezza manifesta
delle censure. Queste attengono, infatti, a profili della regiudicanda (trattamento
sanzionatorio) rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, che vi procede
in virtù di un giudizio di fatto sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto
da una sufficiente e non irrazionale motivazione. Nel caso di specie va aggiunto che la
Corte di Appello di Firenze ha confermato la sussistenza di un profilo circostanziale
aggravante la condotta criminosa del prevenuto (recidiva qualificata) rimasto estraneo
alla impugnazione della sentenza di condanna di primo grado ed al successivo ricorso per
cassazione avverso la precedente decisione di appello. Con la conseguenza che la
doglianza di cui al ricorso odierno è indeducibile ai sensi dell’art. 6o6, co. 3 u.p., c.p.p.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P.

Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2Q13

Motivi della decisione

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