Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50443 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50443 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA CROCE CLAUDIO N. IL 10/07/1973
avverso la sentenza n. 397/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7944 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la
sentenza resa dal Tribunale di Lucca, che all’esito di giudizio ordinario ha dichiarato
Claudio La Croce colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, avendone un agente di polizia constatato l’assenza dalla sua abitazione per
averlo individuato in compagnia di pregiudicati in località distante dalla ridetta
abitazione. Condotta illecita per la quale il La Croce è stato condannato alla pena di sette
mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato di persona,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello si sarebbero limitati a condividere le conclusioni espresse dalla
decisione di primo grado, nonostante la mancata acquisizione di affidabile prova della
effettiva assenza del prevenuto dalla sua abitazione, attese le incongruenze connesse alla
relazione di servizio dell’agente di polizia che avrebbe accertato l’elusione della misura
cautelare domestica e al sommario apprezzamento della scritturazione relativa alla
presenza dell’imputato sul luogo di lavoro (cui era autorizzato dall’A.G.) nel giorno
dell’episodio criminoso.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si prospetta una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, per altro
aspecifica perché riproduttiva di doglianze valutate dalla Corte territoriale e confutate già
dal giudice di primo grado. Fonti di prova analizzate con logico giudizio dalla sentenza
della Corte e non rivalutabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla compiutezza
dell’analisi delle univoche emergenze processuali asseveranti l’oggettiva elusione della
misura cautelare domestica attuata dal ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione
delle spese processuali e al versamento della equa somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Fatto e diritto

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