Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50441 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50441 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORLANDO DANIELE N. IL 02/07/1984
avverso la sentenza n. 6743/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7865 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale di Bologna, che all’esito di giudizio ordinario ha dichiarato
Daniele Orlando colpevole dei reati (avvinti da continuazione) di resistenza e lesioni
volontarie a p.u. (per aver aggredito prima verbalmente e poi con calci gli agenti di
polizia municipale che intendevano procedere alla sua identificazione dopo averlo
trovato in stato di ebbrezza in luogo pubblico). La Corte territoriale ha unicamente
mitigato il trattamento sanzionatorio, previa declaratoria di estinzione per prescrizione
del reato contravvenzionale ex art. 651 c.p., riducendo la pena inflitta al prevenuto (con
le già concesse attenuanti generiche) a quattro mesi e venti giorni di reclusione.
La sentenza di appello è impugnata per cassazione dal difensore dell’imputato,
che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla confermata
responsabilità del prevenuto, che si sarebbe limitato a porre in essere gesti di mera
resistenza passiva, non comprendendo le ragioni del contegno apparentemente
prevaricatore degli operanti ed agendo comunque in difetto di dolo dei contestati reati.
Il ricorso è inammissibile per genericità e infondatezza delle addotte censure.
Queste, in vero, replicano i motivi di gravame adeguatamente vagliati dai giudici
di secondo grado (genericità del ricorso) ed omettono una reale disamina critica dei
passaggi della motivazione della sentenza di appello eventualmente censurabili,
riproponendo una rivalutazione delle fonti probatorie di segno meramente fattuale, non
consentita nel giudizio di legittimità, avuto riguardo -per altro- alla lineare e logica
motivazione della sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento della somma ritenuta equa di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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