Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50440 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50440 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALDUCCI LAURO N. IL 02/06/1950
avverso la sentenza n. 7113/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7862 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
sentenza resa dal Tribunale di Ravenna, che all’esito di giudizio abbreviato ha dichiarato
Lauro Balducci colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, non essendo stato reperito nella sua abitazione durante un normale controllo
di p.g. eseguito in ora notturna. Condotta illecita per la quale il Balducci è stato
condannato alla pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di
motivazione, poiché i giudici di appello si sarebbero limitati a condividere le conclusioni
espresse dalla decisione di primo grado, nonostante la mancata acquisizione di affidabile
prova dell’effettiva assenza del prevenuto dalla sua abitazione. Prova non desumibile
dalle sommarie indicazioni offerte dal verbale degli operanti agenti di polizia.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si prospetta una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, per altro
aspecifica perché riproduttiva di doglianze valutate dalla Corte territoriale e confutate già
dal giudice di primo grado. Fonti di prova analizzate con logico giudizio dalla sentenza
della Corte e non rivalutabili nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla compiutezza
dell’analisi delle univoche emergenze processuali asseveranti l’oggettiva elusione della
misura cautelare domestica attuata dal ricorrente (” …nella relazione di servizio si dà atto che
i continuati squilli di campanello erano udibili fortemente anche dall’esterno e che essi sono stati
ripetuti nell’arco di dieci minuti”).
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione maturata in data anteriore al giudizio di appello ovvero ad essa
sopravvenuta (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n.
23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999). Alla
inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
processuali e al versamento della equa somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013
Il consiglier

f
ensore

Il Ptesidente

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