Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50439 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50439 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOITI MARIUS ALIN N. IL 22/10/1976
avverso la sentenza n. 1554/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7861 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale di Forlì, che all’esito di giudizio ordinario ha riconosciuto il
cittadino rumeno Marius Alin Boiti colpevole del reato di resistenza (ingiustificate frasi
di grave minaccia rivolte ad un funzionario di polizia intervenuto, nell’esercizio della
attività di istituto, per porre termine al reato di cui all’art. 659 c.p. commesso dal Boiti e
da un connazionale). La Corte distrettuale felsinea ha unicamente mitigato il trattamento
sanzionatorio, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ex art. 659 c.p.,
riducendo la pena inflitta al prevenuto in misura di quattro mesi di reclusione.
La sentenza di appello è impugnata per cassazione dal difensore dell’imputato,
che deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla confermata
responsabilità del prevenuto, che non avrebbe ostacolato in alcun modo l’operato degli
agenti di polizia.
Il ricorso è inammissibile per genericità e infondatezza delle addotte censure.
Queste, in vero, omettono una reale disamina critica dei passaggi della
motivazione della sentenza di appello eventualmente censurabili, prospettando una
rivalutazione delle fonti probatorie di segno meramente fattuale, non consentita nel
giudizio di legittimità, avuto riguardo -per altro- alla lineare e logica motivazione della
sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento della somma ritenuta equa di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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