Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50438 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50438 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCINELLI DANIELE N. IL 16/06/1965
avverso la sentenza n. 2228/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7839 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Ancona ha confermato la
sentenza resa dal locale Tribunale, che ha dichiarato Daniele Mancinelli colpevole del
reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, essendo stato trovato fuori
della sua abitazione alle ore 12,20 e -quindi- ben oltre l’orario in cui (dalle ore 9,30 alle ore
11,00) era autorizzato ad assentarsene per recarsi presso il Ser.T. territoriale. Condotta
illecita per la quale il Mancinelli è stato condannato alla pena di quattro mesi di
reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l’imputato di persona,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello si sarebbero limitati a condividere le conclusioni espresse dalla
decisione di primo grado, nonostante egli fosse autorizzato ad allontanarsi dalla sua
dimora e fosse stato comunque rintracciato nei pressi dell’ospedale di Ancona, sede del
Ser.T. presso cui si era recato.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, con i quali si prospetta una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, per altro
aspecifica perché riproduttiva di doglianze valutate dalla Corte territoriale e confutate già
dal giudice di primo grado. Fonti di prova analizzate con logico giudizio dalla sentenza
della Corte e non rivalutabili nel giudizio di legittimità, avuto riguardo alla compiutezza
dell’analisi storica e probatoria delle univoche emergenze processuali asseveranti
l’oggettiva elusione della misura cautelare domestica attuata dal ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle
spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

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Roma, 24 ottobre 013
Il consiglier s Asore

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