Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50437 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50437 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENJEDI JAMAL N. IL 23/06/1982
avverso la sentenza n. 1342/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R.G. 7835 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
sentenza del locale Tribunale sezione di Imola, che all’esito di giudizio abbreviato ha
condannato il cittadino marocchino Jamal Benjedi, concessagli l’attenuante del
risarcimento del danno ed esclusa la rilevanza sanzionatoria della recidiva qualificata,
alla pena di tre mesi e dieci giorni di reclusione per i reati, unificati da continuazione, di
resistenza e lesioni volontarie a pubblico ufficiale (reazione violenta verso un
sottufficiale dei carabinieri per sottrarsi agli accertamenti investigativi che lo stesso
intendeva esperire nei suoi confronti).
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata
concessione al Benjedi delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza
attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p., atteso che l’imputato ha commesso i fatti per poter
partecipare al funerale del proprio genitore avvenuto lo stesso giorno in cui si è
sviluppata la vicenda integrante la regiudicanda. Vicenda che per l’eccezionalità dei
profili referenziali e umani che hanno scandito l’agire dell’imputato ben avrebbe
consentito il riconoscimento delle attenuanti innominate.
Le proposte doglianze sono connotate da palese infondatezza e da indeducibilità
argomentativa. In vero esse investono un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusiva valutazione del giudice di merito
ed è sottratto a scrutinio di legittimità, quando tale valutazione risulti improntata a
canoni di sufficienza e logicità. Aspetti che connotano la decisione impugnata, con cui i
giudici di secondo grado hanno adeguatamente precisato le ragioni ritenute ostative ad
una ulteriore mitigazione della lieve pena inflitta al ricorrente e l’assenza delle
condizioni di legge per riconoscergli le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1 e 62 bis c.p.
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile, all’inammissibilità
dell’impugnazione seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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