Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50436 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50436 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KARMI SALAH EDDINE N. IL 13/01/1984
avverso la sentenza n. 2435/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7823 / 2013

La sentenza della Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione,
appellata con riguardo al solo trattamento sanzionatorio, del locale Tribunale che in
esito a giudizio ordinario ha dichiarato il cittadino marocchino Karmi Salah Eddine
colpevole del reato di resistenza, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione.
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
lamentando difetto e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze
attenuanti generiche, di cui l’imputato è stato ritenuto immeritevole nonostante la sua
incensuratezza, ritenuta inapprezzabile ai sensi della novella apportata all’art. 62 bis
c.p. con legge n. 125/2008, applicata tuttavia in violazione del disposto dell’art. 2 co. 4
c.p. a un fatto reato commesso in epoca anteriore alla riforma (nel 2005).
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le delineate censure -oltre che
generiche (in quanto pedissequamente ripetitive di quelle enunciate contro la sentenza
di primo grado, idoneamente vagliate dai giudici di appello)- sono indeducibili e
palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del
trattamento sanzionatorio, che è rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito e che è sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto -come deve
constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza- da esauriente e logica motivazione. Al
contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, infatti, la sentenza di appello ha negato le
attenuanti generiche non per la ritenuta irrilevanza dello stato di incensuratezza
dell’imputato, ma per la gravità del fatto criminoso e per la complessiva personalità
antisociale del prevenuto, desunte dalle emergenze di causa.
A tali rilievi non può far velo la memoria difensiva del ricorrente (pervenuta a
questa S.C. il 17.10.2013) con cui si invoca la declaratoria di intervenuta prescrizione del
reato ascritto al Karmi Salah. In vero la genetica inammissibilità del ricorso per
cassazione, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la
possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla
sentenza di secondo grado (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U.,
22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv.
244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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