Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50434 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50434 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERRATORE VALTER N. IL 13/11/1950
avverso la sentenza n. 9/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7819 / 2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
decisione del Tribunale di Ravenna, con cui all’esito di giudizio ordinario Valter
Serratore è stato riconosciuto colpevole del reato di resistenza, perché -allo scopo di
sottrarsi ai controlli di p.g., trovandosi alla guida di un autoveicolo sprovvisto di
patente- compiva manovre pericolose consistite nel tagliare la strada alla vettura di
servizio degli operanti carabinieri, tentando di spingerla fuori della carreggiata. Fatto per
il quale l’imputato è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione.
Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il difensore dell’imputato,
deducendo violazione dell’art. 337 c.p. e mancanza di motivazione in ordine alla
confermata responsabilità per il contestato reato di resistenza quanto meno per difetto
dell’elemento soggettivo, avendo l’imputato agito nella convinzione che gli operanti
stessero inseguendo altra vettura inizialmente postasi all’inseguimento di esso imputato
(vettura guidata da un sottufficiale in borghese avvedutosi della marcia autoveicolare del
Serratore privo di patente di guida). In subordine si lamenta la mancata motivazione del
diniego delle invocate attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle
delineate censure siccome focalizzate su profili di mero fatto della regiudicanda, non
ripercorribili nel giudizio di legittimità, ove si abbia riguardo alla esauriente e logica
motivazione offerta dall’impugnata sentenza e dalla confermata decisione di primo grado
in ordine alla inequivoca configurabilità nel contegno del ricorrente del contestato reato
di resistenza, nessuna implicazione esimente potendo trarsi dalla alternativa
ricostruzione dell’episodio offerta in sede difensiva dal prevenuto. Correttamente la
Corte territoriale ha escluso la concedibilità al prevenuto delle attenuanti innominate (in
ragione dei numerosi precedenti penali da cui lo stesso è gravato).
Il reato ascritto al ricorrente, commesso nel 2001, non è attinto da prescrizione,
perché nel caso di specie è applicabile il previgente regime della causa estintiva
temporale alla stregua dell’art. 10 co. 3 L. 251/2005 (sentenza di primo grado emessa il
20.9.2004). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della equa somma di euro 1.000,00 (mille) alla cassa delle
ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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