Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50433 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50433 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TABACCHI CLAUDIO N. IL 01/03/1954
avverso la sentenza n. 116/2015 TRIBUNALE di BELLUNO, del
02/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
appello di Venezia avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data
2.3.2015 dal G.M. del Tribunale di Belluno che applicava a Tabacchi Claudio, per il
reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S., la pena concordata di mesi 5 e giorni
10 di arresto ed C 1.400,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con
40.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena, oltre alla
sospensione della patente di guida per la durata per 18 mesi, dedotto lo scontato.

prevista dalla norma incriminatrice sopra indicata, dal momento che l’auto condotta
dall’imputato risultava di sua proprietà, come da allegata visura del certificato
cronologico del P.R.A. dell’Ufficio provinciale di Venezia.
3. Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5.

Invero, l’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. prevede l’applicazione anche,

obbligatoriamente,

della sanzione amministrativa accessoria della confisca

dell’autovettura condotta dall’imputato e a lui appartenente.
Nel caso di specie è stato adeguatamente dimostrato con la visura allegata che
l’autovettura VW Polo tg. BG732BL, condotta al momento del fatto dall’imputato
Tabacchi Claudio (come da capo d’imputazione), era di sua proprietà.
6. Consegue, sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p. (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n.
10920 del 18/12/2013 Rv. 258782 Conf. nn. 21564, 20229, 20230, 21603, 25825 del
2014 non massimate, come da richiamo del ricorrente), l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata limitatamente all’omessa irrogazione della sanzione
amministrativa accessoria della confisca dell’autovettura, che va disposta in questa
sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca
dell’autoveicolo VW Polo Tg. BG732BL, confisca che dispone.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

2. Deduce la violazione di legge essendo stata omessa la confisca dell’autoveicolo

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