Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50431 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50431 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TENACE ANGELA N. IL 14/10/1922 parte offesa nel procedimento
c/
PERROTTA ANTONIO
BASILE GIUSEPPE
avverso il decreto n. 1945/2012 GIP TRIBUNALE di LUCERA, del
02/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R.G. 7692 / 2013

Aderendo alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Lucera con
decreto emesso il 2.1.2013, ai sensi dell’art. 410 co. 2 c.p.p., ha disposto -dichiarata
previamente inammissibile l’opposizione formulata dalla persona offesa- l’archiviazione
del procedimento penale iscritto per il reato di falsa perizia ex art. 373 c.p. nei confronti
di Antonio Perrotta e Giuseppe Basile (consulenti tecnici di ufficio in un procedimento
civile per danno temuto) su denuncia-querela presentata nei loro confronti dalla persona
offesa Angela Tenace.
La denunciante-persona offesa Angela Tenace impugna per cassazione il
provvedimento del g.i.p., deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Il ricorso va dichiarato in limine inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto il ricorso è stato proposto personalmente dalla Tenace nella sua veste
di persona offesa. Ma per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova
applicazione la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui -ad eccezione delle parti
processuali in senso tecnico- l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori
inseriti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione, atteso che alla persona
offesa non compete la qualificazione soggettiva di parte processuale e che le altre parti
private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio (art. 100 co. 1 c.p.p.) se non
col ministero di difensore munito di specifico mandato defensionale, ancorché non
integrato da procura speciale (cfr., ex plurimis: Cass. S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro
rv. 237854; Cass. Sez. 6, 5.2.2010 n. 7956, P.O. in proc. Pellegatta, rsr. 246140).
In secondo luogo la ricorrente Tenace non riveste la qualità di persona offesa dal
reato di cui all’alt. 373 c.p., di tal che neppure era legittimata a proporre opposizione alla
richiesta di archiviazione del p.m., atteso che il reato ex art. 373 c.p. è un reato contro
l’amministrazione della giustizia, che è la sola persona offesa (Stato-collettività), rispetto
al quale l’interesse del privato in ipotesi danneggiato dalla falsa perizia assume un rilievo
meramente riflesso e mediato (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 15.10.2002 n. 23767,
Manuello, Pi. 225765; Cass. Sez. 6, 10.4.2008 n. 17631, P.O. in proc. Arestia, Pi. 239646).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre

2.13

Motivi della decisione

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