Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50431 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50431 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
CARLO ALESSANDRO N. IL 24/02/1976
avverso la sentenza n. 300/2014 TRIBUNALE di COSENZA, del
08/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/.54i4ite le conclusioni del PG Dott. k.cLe4,cr,,2e ::::Ce.eyeeee_c
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Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il GM del Tribunale di Cosenza, con sentenza del 8.10.2014 pronunciando
nei confronti di CARLO ALESSANDRO, gli applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc.
pen., applicata la diminuzione di pena per la scelta del rito, concessegli le attenuanti generiche, la pena di mesi tre di arresto ed euro 700,00 di ammenda, con
pena sospesa e non menzione della condanna, per il reato p. e p. dall’art. 187
comma 8 in relazione all’art. 186 co. 7 dei D. Lgs. N. 285/1992 e successive modiche, perché veniva sorpreso alla guida dell’autovettura Ford Fiesta targata CD

certamento sanitario presso la struttura ospedaliera di Cosenza; in Malvito c.da
Vaditari (CS) il 30.06.2013 alle 21:45 circa..

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo, l’unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b
cod. proc. pen.).
IL PG ricorrente si duole che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione dell’art. 445 c.p.p., comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, artt.
187, comma 8 e 186 co 7, in quanto ha omesso di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida, conseguente – in considerazione del rinvio operato dall’art 187 co 8 all’art 186 co 7
CdS – alla condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del rilevato stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti nel
quale risultava versare l’imputato.
La sentenza, emanata all’esito dell’accordo delle parti sulla pena, contravviene infatti al principio indiscusso secondo il quale la sanzione in esame consegue di diritto alla pronuncia di condanna, con la conseguenza che dovrà essere
applicata anche in caso di sentenza di patteggiamento, pur laddove le parti non
abbiano, nella relativa preliminare richiesta, fatto alcun riferimento alla sanzione
in analisi (sez. 6, Sentenza n. 45687 del 20/11/2008 Cc. (dep. 10/12/2008) Rv.
241611).
Dalla espressa qualificazione normativa della sospensione della patente di
guida quale “sanzione amministrativa” – si legge ancora in ricorso- deriva infatti,
quale diretta necessaria conseguenza – in attuazione del principio fissato dalle
Sezioni Unite (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio) – che con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice dovrà comminare la relativa sanzione
amministrativa accessoria, che dalla pena medesima consegua di diritto, non

632 LW sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rifiutandosi di sottoporsi all’ac-

versandosi nell’ipotesi prevista dall’art. 445 c.p.p., limitata alle pene accessorie
ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca.
Rileva ancora il PG ricorrente che, in virtù della premessa svolta, dovrà pertanto escludersi la possibilità delle parti di disporre della sanzione della sospensione della patente di guida, potendo l’accordo tra le stesse investire esclusivamente la pena e non già le sanzioni amministrative previste quale conseguenza
di diritto della sollecitata pronuncia (si richiamano gli arresti di questa Corte di
cui a sez. 6, 3 novembre 1998, n. 3427, P.G. in proc. Orlandi; sez. 5, 23 gennaio

potrà assumere, nel caso in analisi, alcun rilievo la circostanza che l’istanza di
applicazione della pena fosse subordinata alla concessione – accordata in sentenza – del beneficio della sospensione condizionale della pena, i cui effetti sono riferibili esclusivamente alle sanzioni penali principali ed accessorie e non già certamente a quelle amministrative (sez. 3, sent. n. 39499/2008, rv. 241292), tra
le quali evidentemente deve essere ricompresa quella di specifico interesse.
Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza nella parte in cui
non ha previsto l’applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria.

2. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod proc.
pen. le proprie conclusioni scritte.
Il Procuratore ritiene la fondatezza del ricorso proposto dal P.G. presso la
Corte d’Appello di Catanzaro avverso la sentenza d’applicazione delle pena, nella
parte in cui non ha disposto la sospensione della patente di guida, obbligatoria
ex artt. 186 e 187 CdS.
Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno da tempo
chiarito che con la sentenza applicativa di pena concordata dalle parti resa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge come conseguenza del reato (Sez. Un. n.
8488 del 27.5.1998, Bosio, rv. 210981).
Ciò è perfettamente conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità che, ancora di recente, ha ricordato come, con la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., debbano essere sempre applicate le sanzioni
amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di

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2002, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini). Né, in applicazione degli stessi principi,

accordo tra le parti (sez. 2, n. 49461 del 26.11.2013, Cargnello, rv. 257871,
proprio relativa ad una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, nella quale la
Corte ha annullato con rinvio limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente di guida).
L’applicabilità con la sentenza di patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dall’art. 222
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deriva dal fatto la stessa non richiede un giudizio
di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indi-

cordo. (cfr. sez. 4, n. 36868 del 14.3.2007, Francavilla, rv. 237231 che ha annullato con rinvio una sentenza di patteggiannento per il reato di omicidio colposo
da incidente stradale con la quale il giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria).
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida conseguente – in considerazione del rinvio operato dall’ad
187 co 8 all’ad 186 co 7 CdS – all’applicazione di pena per il reato di rifiuto di
sottoporsi all’accertamento del rilevato stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti nel quale risultava versare l’imputato.
Poiché l’applicazione in concreto di tale sanzione comporta l’uso dei poteri
discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto
dal PG la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Cosenza nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione
amministrativa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
e rinvia sul punto al Tribunale di Cosenza.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2015
Il C sigliere est nsore

pendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’ac-

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