Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50430 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50430 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORACA MASSIMO N. IL 06/08/1966
avverso la sentenza n. 3462/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7677/2013

Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza
del Tribunale di Genova che, all’esito di giudizio ordinario, ha riconosciuto Massimo
Moraca colpevole del reato di evasione dal regime esecutivo penale della detenzione
domiciliare, essendo stato individuato causalmente in strada da un ufficiale di p.g. in
luogo distante dall’abitazione deputata a sede esecutiva della misura espiativa
domestica. Condotta criminosa per la quale, concesse le attenuanti generiche e
l’attenuante di cui all’art. 385 co. 4 c.p. e senza tener conto della contestata recidiva, il
Conte è stato condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione.
L’imputato impugna per cassazione, per mezzo del difensore, la sentenza di
appello, deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. in rel. art. 47 ter co. 8
O.P. e illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché i giudici di merito hanno
ritenuto provato il dolo del rato pur in difetto di idonei elementi atti ad escludere la sua
buona fede (il Moraca sarebbe uscito dall’abitazione dell’amica presso cui trovavasi in
stato detentivo domiciliare al solo scopo di consegnarsi alla p.g., stante l’impossibilità di
continuare la coabitazione). Elemento che sarebbe stato implicitamente avvalorato anche
dall’ufficiale di p.g. che ebbe ad imbattersi nel ricorrente.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi
di censura, con i quali si opera una rivisitazione fattuale delle fonti di prova, valutate
con logico giudizio dalle due conformi sentenze di merito, e -nel contempo- si
interpretano distonicamente, replicando i motivi di gravame avverso la prima decisione,
le disposizioni incriminatrici dell’evasione dalla custodia esecutiva domestica. La
sentenza di appello ha, in vero, correttamente evidenziato come nel ricostruito
comportamento del Moraca difetti ogni elemento di potenziale immediatezza tra
l’abbandono della sede esecutiva domiciliare (all’indimostrato asserito scopo di
consegnarsi alla p.g.) e l’accertata indebita presenza del ricorrente in luogo pubblico (cfr.
Cass. Sez. 6, 2.3.2010 n. 32668, Marchi, rv. 247997).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA