Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50430 del 17/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50430 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACHIM MARIAN N. IL 21/03/1984
avverso la sentenza n. 625/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
12/06/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SauliSri1\41.
che ha concluso per e featat,.e(024f,
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Udito, per la parte civi , l’Avv
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Data Udienza: 17/11/2015
Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Achim Marian avverso la sentenza
emessa in data 12.6.2015 dalla Corte di Appello di Bologna che confermava quella in
data 26.9.2012 del Tribunale di Bologna con cui la predetta era stata condannata, con
l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. equivalente all’aggravante contestata, alla pena
di mesi 3 di reclusione ed C 90,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato
(art. 625 n. 2 c.p.: fatto del 12.12.2007).
2.1. la violazione di legge attesa la mancata declaratoria dell’avvenuta prescrizione
maturata proprio il 12.6.2015;
2.2. la violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione dell’aggravante di cui
all’art. 625 n. 2 c.p.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Invero, già all’esito del giudizio di appello si sarebbe dovuto rilevare, ai sensi
dell’art. 129, 1° comma c.p.p., che il reato ascritto era rimasto estinto per
prescrizione.
Infatti è decorso al 12.6.2015, cioè nella stessa data della pronuncia impugnata, in
assenza di periodi di sospensione a quella data e non ravvisandosi cause
d’inammissibilità del ricorso che comunque nel caso di specie non rileverebbero (cfr.
da ultimo: Cass. pen. Sez. IV n. 27019 del 16.6.2015, Rv. 263879) nè condizioni
evidenti che consentano una formula assolutoria nel merito a norma dell’art. 129, 2°
comma c.p.p., il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi previsto dagli artt. 157
e 161 c.p., nella vigente formulazione, per il reato contestato, attesa la data di
commissione del medesimo.
5. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la suddetta
causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015
2. Deduce: