Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5043 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5043 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOVA RAFFAELE N. IL 16/07/1975
avverso l’ordinanza n. 89/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

<7 741 t»4 L tke-)-t it Data Udienza: 07/01/2014 Cc 7 Bova Raffaele Motivi della decisione 1.La Corte d'appello di Firenze ha respinto l'istanza avanzata da Bova Raffaele, intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita. 2. Ricorre per cassazione il richiedente. Si lamenta che la domanda è stata respinta cautelare è stata determinata solo da macroscopici errori nella prima trascrizione delle intercettazioni telefoniche. E' stata disposta, a richiesta della difesa, perizia fonica dalla quale è emerso che il tenore delle conversazioni era ben diverso da quello riferito dalla polizia giudiziaria operante. A ciò ha fatto seguito pronunzia assolutoria perché il fatto non sussiste. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte d'appello. Ciò nonostante, la domanda è stata respinta e sono stati valorizzati profili di colpa inesistenti, utilizzando malamente il contenuto delle intercettazioni ed attribuendo al ricorrente un ruolo marginale negli illeciti. Vengono poi espressi apprezzamenti negativi sulla condotta, senza specificare da quali prove emerga la dimostrazione di tali fatti ed attingendo, invece, indebitamente al contenuto della misura cautelare. L'impugnazione dà infine conto di alcuni passaggi argomentativi dell'ordinanza, chiarendo che le prove definitivamente acquisite hanno dato alle comunicazioni un significato tutt'affatto diverso da quello ipotizzato dalla Corte d'appello. La stessa Corte ha adombrato un atteggiamento di connivenza rispetto agli illeciti che, tuttavia, non è provata, difettando la conoscenza delle attività illegali. Pure incongruamente si è attribuito rilievo alle dichiarazioni rese nel primo interrogatorio, trascurando il diritto all'esercizio della difesa. 2.1 L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria chiedendo il rigetto del ricorso. 3. Il ricorso è fondato. L'ordinanza imputata espone che il richiedente, agente della Polizia stradale, è stato sottoposto a restrizione personale in ordine ai reati di concussione e favoreggiamento, nell'ambito di indagine che coinvolgeva diversi colleghi. E' intervenuta pronunzia assolutoria perché il fatto non sussiste e tuttavia si ravvisano profili di colpa grave. Si assume che il Bova, nel corso dell'interrogatorio non si è adeguatamente difeso, essendosi limitato a spiegare le espressioni usate come burle o spiritosaggini. Orbene, si assume, "appare censurabile il rilievo che costui abbia fatto il gradasso per celia e spiritosaggine nel suo ambiente di lavoro così compromesso". Il comportamento viene ritenuto censurabile per via della divisa indossata e dell'agire sconsiderato e puerilmente imprudente che ha indotto gli inquirenti a seguire la pista del suo concorso nei reati commessi nel Comando di polizia nel quale prestava lavoro. essendo stata ritenuta l'esistenza di elementi di colpa in realtà inconferenti. La misura Insomma la condotta "poteva dare la netta impressione del suo coinvolgimento nell'attività illecita" 3.1 Tale apprezzamento appare per più versi censurabile. L'ordinanza non spiega quale sia l'esatto tenore delle espressioni di cui si parla. Non si spiega neppure quale sia la fonte di prova delle dette frasi, anche alla luce delle deduzioni difensive che, come si è sopra esposto, fanno riferimento a grossolani errori nelle trascrizioni. Neppure si chiarisce come da espressioni che, per quel che è dato di intendere allo stato, apparivano solo inurbane e grevi, possa trarsi il giudizio di colpa grave che ha determinato il rigetto del ricorso. L'ordinanza non spiega misura cautelare. Ne segue che l'ordinanza va annullata con rinvio. La Corte della riparazione dovrà accertare quali siano esattamente i fatti accertati definitivamente nel giudizio di merito, quale sia, in particolare, il preciso tenore delle espressioni che si assumono come cruciali. Accertati ed esplicitati i fatti, si dovrà pure chiarire sotto quale profilo essi siano così marcatamente riprovevoli da giustificare il giudizio di colpa grave. Infine, si chiarirà, se la colpa gravemente colposa eventualmente dimostrata abbia avuto un tangibile rilievo eziologico nell'avvio e nella protrazione della custodia cautelare. La Corte di merito vorrà pure regolare le spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità. P qm Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze per nuovo esame. Roma 7 gennaio 2014 persuasivamente neppure il nesso eziologico tra le espressioni in questione e l'adozione della

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