Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50428 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50428 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOLZON NICOLA N. IL 10/07/1987
avverso la sentenza n. 1459/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Genierale in persona del DotL5CtL e W- SP/4/40che ha conclus9 per /4 t’
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Bolzon Nicola avverso la sentenza
emessa in data 16.2.2015 dalla Corte di appello di Trieste con cui, in riforma di quella
in data 3.3.2014 del Tribunale di Udine (che, in assenza di certezze, aveva qualificato
il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 186 comma 2 lett. a C.d.S, depenalizzata), era stata
affermata la penale responsabilità del predetto in ordine al reato di cui all’art. 186
comma 2 lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies C.d.S. (fatto del 30.7.2010)

doppi benefici di legge e con la sospensione della patente di guida per mesi sei.
2. Deduce:
2.1. la violazione di legge in ordine all’omesso avviso all’indagato di farsi assistere da
un difensore prima dell’effettuazione del prelievo ematico;
2.2. il travisamento di una prova (cioè della perizia medico legale acquisita al
dibattimento) ed il vizio motivazionale.
Considerato in diritto
3. In via preliminare ed assorbente, si deve rilevare, ai sensi dell’art. 129, 1° comma
c.p.p., che il reato ascritto è ormai rimasto estinto per prescrizione.
Infatti è decorso al 30.7.2015, in assenza di periodi di sospensione per una durata
utile alla data odierna e non ravvisandosi cause d’inammissibilità del ricorso nè
condizioni evidenti che consentano una formula assolutoria nel merito a norma
dell’art. 129, 2° comma c.p.p., il termine prescrizionale di 5 anni previsto dagli artt.
157 e 161 c.p., nella vigente formulazione, per il reato contestato, attesa la data di
commissione del medesimo.
4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la suddetta
causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed C 1.000,00 di ammenda con i

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