Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50425 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50425 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO FILIPPO N. IL 16/06/1959
avverso la sentenza n. 3045/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R.G. 7511 / 2013

Con atto personale l’imputato Filippo Russo impugna per cassazione la sentenza
della Corte di Appello di Torino che ha confermato la decisione con cui, all’esito di
giudizio abbreviato, il g.u.p. del locale Tribunale lo ha condannato -esclusa la rilevanza
della recidiva e concessegli generiche circostanze attenuanti- alla pena di un anno e sei
mesi di reclusione per il reato di peculato continuato, commesso nella sua qualità di
tutore legale del fratello Francesco (infermo di mente) mediante appropriazione degli
emolumenti pensionistici e indennitari spettanti al fratello nel periodo maggio/dicembre
2008. Sentenza di primo grado appellata con riguardo al solo trattamento sanzionatorio.
Con il ricorso si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine
alla confermata entità della pena inflitta al prevenuto, i giudici di secondo grado non
avendo adeguatamente argomentato le ragioni ostative ad una congrua riduzione della
pena stabilita dalla prima sentenza.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità delle delineate censure,
ove si consideri che l’intera motivazione della sentenza impugnata è dedicata al profilo
del trattamento sanzionatorio, che i giudici del gravame hanno ritenuto di dover
confermare (quanto a misura della pena) sulla base di argomenti storici e logici lineari e
giuridicamente corretti, insuscettibili di scrutinio nell’odierna sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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