Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50424 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50424 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BLASI ALESSANDRO N. IL 06/05/1981
avverso la sentenza n. 1453/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7510 / 2013

Il difensore dell’imputato Alessandro Blasi ricorre per cassazione contro la
sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la decisione con cui il
Tribunale di Brindisi sezione di Mesagne, all’esito di giudizio ordinario, lo ha
riconosciuto colpevole del reato di concorso in resistenza e lo ha condannato alla pena di
otto mesi di reclusione. Condotta attuata per opporsi a un agente della polizia municipale
di San Pietro Vernotico che, rilevatane la presenza a bordo della sua autovettura intento a
discutere con alcune persone a piedi accanto all’auto così bloccando la normale viabilità
della strada a senso unico da lui occupata, dopo averlo inutilmente invitato a spostarsi
per non impedire lo scorrimento del traffico autoveicolare, gli ingiungeva di accostarsi
sul margine della carreggiata e consegnargli i documenti, ricevendo per tutta risposta dal
Blasi frasi di grave minaccia, ripetute anche alla presenza dei sopraggiunti colleghi
dell’operante vigile urbano Guido De Vitis.
Con il ricorso si denunciano carenza e illogicità della motivazione della sentenza di
appello nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli elementi
circostanziali dell’episodio, quali ricostruibili attraverso le stesse testimonianze raccolte
in dibattimento, atteso che affatto pretestuosa doveva considerarsi la richiesta di
documenti identificativi dell’imputato, conosciuto dal vigile urbano e dai suoi colleghi.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità (traducendosi in acritica
replica dei motivi di appello correttamente vagliati e disattesi dai giudici del gravame) e
per indeducibilità dei motivi di censura, imperniati su una rilettura alternativa e
meramente fattuale delle fonti di prova estranea all’odierno giudizio di legittimità.
Ineccepibilmente la Corte distrettuale ha apprezzato l’antigiuridicità del contegno attuato
dal ricorrente (“manifestazione, a fronte della banalità del fatto scatenante, di un atteggiamento
di sfrontata ribellione con reiterazione di minacce…”) e specificamente volto a contrastare
l’attività d’istituto del pubblico ufficiale che legittimamente gli ha richiesto i “documenti”
non soltanto identificativi, ma pertinenti all’espletato servizio di controllo della viabilità
stradale (patente, documenti relativi all’autoveicolo).
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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