Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50424 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50424 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’IPPOLITO MARIO N. IL 27/01/1974
avverso la sentenza n. 4853/2013 GIP TRIBUNALE di TERAMO, del
24/09/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. €9,2CQ 3
che ha concluso per ,e (t:rycu,..i Keetre def2, 4 •
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III

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente,
D’IPPOLITO MARIO, in sede di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con sentenza del 24/9/2014, lo dichiarava responsabile del reato previsto dall’art. 116, comma 1 e 15, Codice della Strada, per aver
guidato il motoveicolo SUZUKI AN400 targato BC24643 con patente di guida non
valida per quella categoria di veicoli, in Teramo il 24/6/2013, condannandolo,

pagamento selle spese processuali.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione, personalmente,
D’Ippolito Mario, deducendo:
a. Inosservanza ed erronea applicazione, delle norme processuali in relazione agli artt. 460 lett.c) e 178) c.p.p. , in correlazione all’art. 606 lett. c) c.p.p.
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza per indeterminatezza ed inesattezza del capo di imputazione che, in maniera generica ed imprecisa, farebbe riferimento alla violazione di cui all’art. 116, co. 1-15, C.d.S. per aver l’odierno
prevenuto guidato il motoveicolo tipo Suzuki AN400 tg. BC24643 con patente di
guida non valida per quella categoria di veicoli.
Il decreto penale di condanna emesso dal G.I.P., avrebbe erroneamente fatto riferimento ad una presunta guida con patente non valida per quella categoria
di veicolo (patente cat. A2), quando in realtà l’odierno ricorrente era in possesso
del titolo abilitativo alla guida avente n. TE5150711W rilasciata dalla Motorizzazione civile di Teramo il 23.10.2013 valida per la cat. “B” a far data dal
28.04.1992 e per le categorie “C” e “D” a far data dal 9.7.1999.
Pertanto sarebbe evidente l’erroneità del capo di imputazione, affetto da
nullità assoluta, non potendosi comprendere come medio tempore, ovvero in data 24/6/2013 si sia potuto accertare che il D’Ippolito fosse sprovvisto di idonea
patente di guida, quando invero il ricorrente risultava titolare di titolo abilitativo
per la cat. “B” a far data dal 28.4.1992. Detta nullità assoluta si ripercuoterebbe
su tutti gli atti conseguenti e successivi rispetto al decreto penale di condanna e
inficerebbe la sentenza gravata con tutte le successive statuizioni.
b. Difetto, mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce la mancanza o l’insufficienza rispetto all’obbligo di motivazione imposto dalla legge, in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato
ad una valutazione sommaria e superficiale degli elementi probatori, senza effettuare un’approfondita disamina logico-giuridica delle risultanze processuali, in
modo da fornire idonea giustificazione della soluzione adottata.

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applicata la diminuente per il rito, alla pena di € 2.400,00 di ammenda, oltre al

Mancherebbe la convincente e rigorosa spiegazione dell’esistenza degli elementi di prova, in quanto vi sarebbe un generico richiamo all’affermazione della
p.g. operante. E ciò, anche alla luce del fatto che, con l’entrata in vigore il
19/01/13 del D.Lgs 59/11 che ha dato attuazione alle disposizioni della Direttiva
comunitaria 20061126/CE in materia di patenti, così come spiegato dal Ministero
dell’Interno con la Circolare n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013,
deve ritenersi che ricorra un illecito amministrativo “nel caso in cui un titolare di
patente B, Cl, C, D„ BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richie-

Infatti, secondo le disposizioni di cui all’art. 125 C.d.S. chi è titolare delle
predette patenti, nel territorio nazionale, possiede anche l’abilitazione a condurre
i veicoli di cui alla categoria Al.
Pertanto, chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza, con ogni conseguente statuizione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va
rigettato.

2. Il GIP teramano – che non va dimenticato avere pronunciato sentenza
all’esito di giudizio abbreviato, quindi con piena utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari ivi compresa la richiamata informativa prot. 4332 del 9-7-2013
della Sezione della Polizia stradale di Teramo – ha offerto una motivazione logica
e congrua in ordine alla responsabilità dell’odierno ricorrente.
Viene ricordato in sentenza che nel pomeriggio del 24/6/2013 i poliziotti della Sezione della Polstrada di Teramo fermavano per un controllo il “… motociclo
marca Suzuki mod. AN400 targato BC24643 … condotto da D’IPPOLITO Mario …
Alla richiesta degli agenti di esibire la propria patente di guida, il conducente non
era in grado di esibirla in quanto non al seguito … In ottemperanza a tale invito,
in data 06 luglio 2013 … si presentava il D ‘IPPOLITO Mario che esibiva la propria patente di guida nr. C05089487Y, valevole per la categoria B e rilasciata in
data 9.7.1999 dalla Motorizzazione Civile di Corno … il motociclo condotto dal
D’IPPOLITO Mario presenta una cilindrata pari a 385 cc e sviluppa una potenza
pari a 17,29 KW” (così la citata informativa prot. 4332 del 9-7-2013 della Sezione della Polizia stradale di Teramo).
I fatti sono, peraltro, incontestati. Il D’Ippolito era alla guida della moto sopra indicata e risultava avere conseguito nel 1999 la patente di guida categoria B
e non in possesso di quella A2. Come si rileva nel provvedimento impugnato, più
specificamente, lo stesso era in possesso della patente avente n. TE5150711W

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sta la patente di categoria A2 o A”.

rilasciata dalla Motorizzazione civile di Teramo il 23-10-2013: essa era valida per
la categoria “B” a far data dal 28-4-1992 e per le categorie “C” e “D” a far data
dal 9-7-1999. Dalla visione della stessa emergeva che essa non era mai stata
valida per le categorie “AM”, “Al”, “A2” e “A”.

3. Orbene la tesi che l’odierno ricorrente ripropone in questa sede è che il
D’Ippolito fosse abilitato in virtù della patente B di cui era titolare a guidare il
motoveicolo di cui all’imputazione.

Già il giudice di primo grado dà atto di avere esaminato, tra gli altri documenti in atti, la copia della pagine 9 e 10 della nota n. 300/A/744/13/101/3/3/9
del 25-1-2013 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, prodotta in sede d’integrazione probatoria, dalla difesa del D’Ippolito, copia
su cui il ricorrente fonda anche in questa sede le medesime ragioni.
Orbene, evidenzia questa Corte dal 2.2.2013, l’art. 2 co. 1 lett. d) del D.Ivo
16.1.2013 n. 2 ha inserito all’art. 116 del Codice della Strada, dopo comma 15 il
seguente: “15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria Al che guida veicoli
per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di
categoria Al o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria Bl, Cl o D1 che guida
veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000
euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.”.
Inoltre, l’art. 12 del decreto legislativo 18/04/2011 n. 59 (Patente di guida Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di
guida come modificato dal Decreto legislativo n. 2 del 16/01/2013) ha previsto
che l’articolo 125 del Codice della strada è sostituito dal seguente: «Art. 125
(Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida) – 1. (omissis). 2. La validità
della patente di guida è fissata come segue: a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE; b)
la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D; c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria ClE e D1E; d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria
è valida per i veicoli della categoria AM; e) la patente rilasciata per la categoria
A2 è valida anche per la categoria Al; f) la patente rilasciata per le categorie A, B, CoDè valida, rispettivamente, per le categorie Al e A2, Bl, Ci
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Si tratta di affermazione che, però, è infondata.

o Dl; g) la patente speciale di guida delle categorie AM, Al, A2, A, Bl, B, Cl, C,
D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa; h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21
anni, nonché i veicoli della categoria Al.
Ebbene, corretto appare allora il ragionamento del giudice del merito che ha
ritenuto provata la colpevolezza dell’imputato, in quanto alla data del commesso

kw (con un rapporto potenza/peso di 0,1 kw/kg); b) la patente “A2” permetteva
di condurre moto fino a 35 kw (con un rapporto potenza/peso di 0,2 kw/kg).
Per guidare la moto a bordo della quale l’imputato era stato controllato era
quindi necessario una patente “A2”, e non era sufficiente una patente “Al” che
permetteva di condurre una moto di potenza fino a 11 kw (mentre quella
dell’imputato sviluppava ben 17,29 kw).
Orbene, come rileva correttamente il GIP di Teramo, se è vero che il sopra
indicato art. 125 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (rubricato “Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida”), al comma 2, lett. h), prevede che “la patente di
guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di
potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria Al”, con la patente in suo possesso il D’Ippolito avrebbe potuto guidare una moto di potenza pari a 11 kw, ma non la Suzuki targata BC
24643 che sviluppava una potenza pari a 17,29 kw.
Né, come si è visto, l’articolo 116 co. 15bis indica il caso di chi, in possesso
di patente B. guidi un motoveicolo per il quale occorre la patente A2, tra quelli
per i quali è comminata la sola sanzione amministrativa.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2015

fatto: a) la patente “Al” permetteva di condurre moto fino a 125 cm cubi e 11

CORTE CM[1-zi.a,t,:kL CASSAZIONE

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