Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50423 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50423 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO FRANCO N. IL 23/05/1969
avverso la sentenza n. 520/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7502/2013

L’imputato Franco Trovato con il ministero del difensore ricorre per cassazione
contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la condanna
alla pena di tre mesi di reclusione ed euro trenta di multa inflittagli con sentenza del
Tribunale di Nicosia per il reato previsto dall’art. 334 co. 2 c.p., per aver violato i doveri
inerenti alla giudiziale custodia a lui affidata di un suo ciclomotore Peugeot sottoposto a
sequestro amministrativo, distruggendolo. Affermazione di responsabilità riveniente dal
negativo accertamento della p.g., in sede di notifica al custode Trovato del provvedimento
di confisca del ciclomotore, della mancata disponibilità del veicolo da parte del prevenuto.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo
alla asserita mancanza di prove della penale responsabilità del prevenuto, poiché questa è
stata ritenuta e confermata sulla base delle sole dichiarazioni rese da un ufficiale di p.g. in
dibattimento, in assenza di qualunque specifica indagine sulla effettiva destinazione del
ciclomotore e per di più sulla base delle inutilizzabili indicazioni autoindizianti dello
stesso Trovato (dettosi non più in possesso del veicolo).
Il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, espresse sulla base di
elementi di preminente valenza fattuale, sono indeducibili in sede di legittimità. Le stesse,
infatti, impingono il merito della regiudicanda, che è stato vagliato con coerenti e logici
passaggi esplicativi dalle due conformi decisioni di primo e di secondo grado.
Alla luce dei dati processuali evidenziati dalle due conformi decisioni di merito non
è revocabile in dubbio che il concreto oggettivo comportamento dell’imputato ha dato
luogo alla sottrazione reale e definitiva del veicolo in sua proprietà dal vincolante regime
di indisponibilità previsto dal sequestro amministrativo. La sottrazione continua ad
integrare (anche dopo la decisione Cass. S.U., 28.10.2010 n. 1963/11, P.G. in proc. Di
Lorenzo, rv. 248721) una delle alternative condotte tipiche che possono realizzare il reato
di cui all’art. 334 c.p. Nella vicenda per cui è processo la mancata riconsegna
(dismissione) del veicolo sequestrato, determinante l’immediata perdita della sua
disponibilità da parte del custode affidatario e proprietario, ha frustrato in radice
l’interesse tutelato dall’art. 334 c.p. alla conservazione del vincolo di intangibilità e
inutilizzabilità apposto al veicolo e le finalità di rilievo pubblicistico ad esso sottese.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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