Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50423 del 17/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50423 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASTORI FABIO N. IL 01/06/1966
avverso la sentenza n. 509/2005 GIUDICE DI PACE di RIMINI, del
27/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..
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che ha concluso per i 1 -14Aft-a4A-c.,:14. 1 -4)-4 –Aís —
Udito, per la parte ci e, l’Avv
Udit i difensor
Data Udienza: 17/11/2015
Ritenuto in fatto
1. Ricorrono per cassazione i difensori di fiducia di Pastori Fabio avverso la sentenza
emessa in data 27.4.2005 dal Giudice di pace di Rimini che aveva condannato il
predetto alla pena di C 1.000,00 di ammenda con sospensione della patente di guida
per un mese in relazione ai reati di cui all’art. 186 commi 1 e 2 C.d.S. e all’art. 187
comma 1, C.d.S. (commessi il 20.7.2003).
2. Deducono:
assistere da un difensore prima di eseguire gli accertamenti etilometrici;
2.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all’art. 187 C.d.S. non
essendo sufficiente l’esito positivo delle analisi e avendo il Pastori assunto
benzodiazepine a scopo terapeutico; né era stato provato che l’imputato avesse
guidato in stato di alterazione da stupefacenti e/o psicotrope.
Considerato in diritto
In via preliminare ed assorbente, si deve rilevare, ai sensi dell’art. 129, 1° comma
c.p.p., che i reati ascritti sono ormai rimasti estinti per prescrizione.
Infatti è decorso al 20.7.2008, in assenza di ulteriori periodi di sospensione per una
durata utile alla data odierna e non ravvisandosi cause d’inammissibilità del ricorso nè
condizioni evidenti che consentano una formula assolutoria nel merito a norma
dell’art. 129, 2° comma c.p.p., il termine prescrizionale di 5 anni previsto dagli artt.
157 e 161 c.p., nella vigente formulazione, per il reato contestato, attesa la data di
commissione del medesimo.
4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la suddetta
causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015
2.1. la violazione di legge per l’omesso avviso all’interessato della facoltà di farsi