Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50422 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50422 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUROLO LIBORIO N. IL 23/05/1971
avverso la sentenza n. 184/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
14/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7494 / 2013

Con atto d’impugnazione del difensore l’imputato Liborio Murolo ricorre contro
l’indicata sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna alla
pena di sei mesi di reclusione inflittagli, in concorso di attenuanti generiche stimate
equivalenti alla recidiva, con sentenza del Tribunale di Trani per il reato di evasione dal
regime cautelare degli arresti domiciliari.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e illogicità di motivazione con
riguardo al trattamento sanzionatorio e specificamente alla mancata esclusione della
contestata recidiva, ritenuta dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte
territoriale, e con riguardo in ogni caso alla eccessività della pena, elusiva dei criteri
dettati dall’art. 133 c.p.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità delle delineate ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli
espresso con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza
di appello, che ha convenientemente argomentato le ragioni reputate ostative alla
invocata esclusione di rilevanza della recidiva in rapporto, per altro, ad una pena finale
giudicata congrua rispetto al reale disvalore sociale dell’illecita condotta dell’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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