Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50422 del 17/11/2015
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50422 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NOIA ANGELO N. IL 17/07/1987
avverso la sentenza n. 103/2011 TRIBUNALE di POTENZA, del
14/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 519.‹.”–P- .P//t/i-i C
che ha concluso per ,e/,’t_e_dR
–
Udito, per la parte civil ‘Avv
Udit i difensor Av
Data Udienza: 17/11/2015
Ritenuto in fatto
1. Il difensore di fiducia di Di Noia Angelo impugna (dinanzi alla Corte di appello di
Potenza che con ordinanza del 20.3.2015 ha disposto la trasmissione degli atti a
questa Corte per competenza ex art. 593 ult. comma c.p.p.), la sentenza emessa in
data 14.7.2014 dal Tribunale di Potenza che condannava il predetto alla pena di €
2.000,00 di ammenda per il reato di guida di autovettura senza patente, mai
conseguita (fatto del 15.11.2008).
2.1. l’illegittima applicazione dell’art. 507 c.p.p., in relazione all’ammissione ex art.
507 c.p.p. delle deposizioni di due testi sulle quali poi si era fondata la sentenza;
2.2. l’erronea valutazione dell’istruttoria espletata per mancato raggiungimento della
prova circa l’identità dell’autore del reato.
Considerato in diritto
3. In via preliminare ed assorbente, si deve rilevare, ai sensi dell’art. 129, 1° comma
c.p.p., che il reato ascritto è ormai rimasto estinto per prescrizione.
Infatti, è decorso al 16.7.2014 (cioè al 5.11.2013 oltre a 242 giorni di sospensioni), in
assenza di ulteriori periodi di sospensione per una durata utile alla data odierna e non
ravvisandosi cause d’inammissibilità del ricorso nè condizioni evidenti che consentano
una formula assolutoria nel merito a norma dell’art. 129, 2° comma c.p.p., il termine
prescrizionale di 5 anni previsto dagli artt. 157 e 161 c.p., nella vigente
formulazione, per il reato contestato, attesa la data di commissione del medesimo.
4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la suddetta
causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015
2. Deduce: