Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50420 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50420 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRANTE GIANLUCA N. IL 28/04/1968
avverso la sentenza n. 886/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 24/10/2013
R. G. 7483 / 2013
Con atto d’impugnazione personale l’imputato Gianluca Ferrante ricorre contro
l’indicata sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna alla
pena di sei mesi e venti giorni di reclusione inflittagli, all’esito di giudizio ordinario, con
sentenza del locale Tribunale per tre episodi (accertamenti di p.g. eseguiti in giorni
diversi) di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari.
Con il ricorso l’imputato deduce violazione di legge e illogicità della motivazione
con riguardo al trattamento sanzionatorio e specificamente alla mancata esclusione della
contestata recidiva (stimata equivalente alle pur riconosciute attenuanti generiche),
ritenuta dal giudice di primo grado e confermata dalla Corte territoriale, trattandosi di
recidiva facoltativa e -per ciò- estrapolabile dal regime sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle ragioni di doglianza.
Le stesse investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello del
trattamento sanzionatorio, che è riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di
merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità quando tale apprezzamento si riveli
espresso con motivazione sufficiente e logica. E questo è il caso dell’impugnata sentenza
di appello che ha adeguatamente argomentato le ragioni reputate ostative alla invocata
esclusione di rilevanza della recidiva in rapporto, per altro, a una pena finale giudicata
congrua rispetto al disvalore sociale dell’illecita ripetuta condotta dell’imputato.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013
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Motivi della decisione