Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50418 del 17/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 50418 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIOVANNOZZI FIORENZA N. IL 15/07/1966
avverso la sentenza n. 4631/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per _e:(2.~.._212a,„e,,,,wo e-0n 3i-ci/le)! o 2,e-,-.-ulYQ-k
c>9±-cu42-nbe,
(‘,
2ait.:- • gee,(3
Udito, per la parte civile, l’Avv

Udi difensor Avv.

4

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell’odierna
ricorrente, GIOVANNOZZI FIORENZA e del coimputato Pratesi Saschia, con sentenza del 18/1/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze, emessa in
data 10/10/2009, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello.
Il G.M. del Tribunale di Firenze dichiarava Giovannozzi Fiorenza responsabile
del reato previsto dagli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 Dpr. 309/90 per avere, in
concorso con Pratesi Saschia ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso,

cente del tipo eroina, che cedevano in dosi separate a Marchi Guido e Romoli Patrizia, in Firenze il 3/11/2005, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73 co. 50
DPR 309/90, esclusa la contestata recidiva, la condannava alla pena di anni 1 e
mesi 3 di reclusione ed € 4.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione della sostanza stupefacente.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Giovannozzi Fiorenza, deducendo, dopo aver ricostruito i fatti di cui al processo, i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.
att., cod. proc. pen.:
a. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 co. 1
lett. b cod. proc. pen.
La ricorrente deduce che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto verificata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73 DPR 309/90, trattandosi di un ipotesi di
acquisto di gruppo, come attestato da una dichiarazione testimoniale. Sottolinea
l’irrilevanza delle modalità di ripartizione della sostanza tra i partecipanti
all’acquisto e del fatto che uno degli acquirenti non si sia recato ad acquistare lo
stupefacente.
b. Mancata o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. e
cod. proc. pen.
La sentenza impugnata si sarebbe discostata dalla testimonianza resa
sull’acquisto di gruppo, assumendo che sarebbe smentita dalla circostanza che
uno dei compartecipanti all’acquisto si sarebbe limitato ad attendere il ritorno
degli acquirenti senza partecipare all’acquisto.
La Corte di appello non avrebbe motivato sul motivo per cui avrebbe ritenuto di discostarsi dalle risultanze testimoniali.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenziale provvedimento di ragione e di legge.

2

illecitamente detenuto a fine di spaccio grammi 0,83 circa di sostanza stupefa-

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione e pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione del reato.
Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione
e tenuto conto che i giudici di merito hanno escluso la recidiva originariamente
contestata, il 3.5.2013 risulta infatti decorso il termine prescrizionale massimo di
sette anni e mezzo oggi previsto per il reato di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90.
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, inoltre, l’evidenza

sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

2. La pronuncia nel senso sopra indicato s’impone in quanto, se non fosse
decorso il termine di prescrizione, si sarebbe dovuto operare un annullamento
con rinvio della sentenza impugnata in ragione del più favorevole ius superveniens che ha interessato l’art. 73 co. 5 del Dpr 309/90 dopo la sentenza di appello, che risale al 18.1.2012.
Nelle more della decisione del presente ricorso, la norma di cui all’art. 73 V
co. Dpr. 309/90 è stata, infatti, più volte interessata da interventi del legislatore.
La prima modifica legislativa è intervenuta con l’articolo 2, comma 1 lett. a)
del D.L. 23.12.2013 n. 146, convertito, senza modifiche sul punto, dalla legge
21.2.2014 n. 10 (in G.U. Serie generale n. 43 del 21.2.2014) che ha trasformato
quella che per giurisprudenza consolidata di questa Corte era pacificamente ritenuta una circostanza attenuante ad effetto speciale (cfr. ex plurimis Sez. Unite n.
9148 del 31.5.1991, Parisi, rv. 187930; conf. sez. 1, n. 496 del 3.2.1992, confl.
comp. Pret. e Trib. Palermo in proc. Di Gaetano, rv. 191131; e, anche dopo le
modifiche introdotte dall’art. 4-bis I. 49/2006, ancora Sez. Unite n. 35737 del
24.6.2010, P.G. in proc. Rico, rv. 247910; conf. sez. 6 n. 458 del 28.9.2011
dep. 11.1.2012, Khadhraoui Farouk e altro, rv. 251557; sez. 6, n. 13523 del
22.10.2008 dep. 26.3.2009, De Lucia e altri, rv. 243827) in un’ipotesi autonoma
di reato.
Con quella prima novella, ex DL 146/2013, che ha mantenuto indistinta la
sanzione penale per i fatti di lieve entità che riguardassero le droghe c.d. “leggere” e quelle c.d. “pesanti”, il massimo edittale previgente veniva abbassato.
L’articolo 73 co. 5 Dpr. 309/90 post novella del dicembre 2013 puniva, infatti,
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro
26.000 chiunque, salvo che il fatto costituisse più grave reato, commettesse uno
dei fatti previsti dal medesimo art. 73 che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia “di lieve entità”.
La norma previgente prevedeva identica sanzione pecuniaria e, quanto alla pena

3

della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai

detentiva, identico minimo edittale (anni uno di reclusione) ma una pena massima più alta (anni sei di reclusione).
E’ intervenuta poi la legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 20.3.2014 n. 36 – che ha fatto seguito alla sentenza n.
32/2014 della Corte Costituzionale che per le droghe leggere e per i fatti fino al
23.12.2013 aveva già comportato la reviviscenza del V comma di cui alla legge
Iervolino Vassalli, con la cui legge di conversione (I. 16.5.2014 n. 79) – con cui il
comma 5 dell’art. 73 Dpr. 309.90 è stato sostituito dal seguente: “5. Salvo che il

presente articolo, che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro
10.329”.
Con la seconda novella, del 2014, dunque, la pena per il fatto di lieve entità
già prevista per le c.d. “droghe leggere” dalla Legge Iervolino-Vassalli viene
adottata, indifferentemente, per tutti i fatti di lieve entità, indipendentemente
dalla collocazione dello stupefacente nell’una o nell’altra tabella.
Ebbene, già con il testo novellato dal D.L. 146/2013 e l’introduzione della
figura di reato autonomo i termini di prescrizione del reato si erano fortemente
ridotti.
Dal 24.12.2013, infatti, anche per i fatti pregressi per il principio del favor
rei, gli stessi possono essere determinati ai sensi dell’art. 157 co.1, 2 e 3 cod.
pen. tenendo come riferimento il massimo della pena edittale e, comunque, trattandosi di delitto, un tempo non inferiore a sei anni.
In precedenza, invece, poiché la normativa sulla prescrizione non consente di tenere conto delle attenuanti, anche se ad effetto speciale (qual era l’art.
73 V co. previgente), il termine di prescrizione si determinava comunque in 20
anni, pari al massimo edittale previsto dall’art. 73 co. 1 Dpr. 309.90.
S’impone, dunque, la pronuncia di annullamento senza rinvio nel senso sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 17 novembre 2015
Il 9nsigliere est nsore

fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA