Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50417 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50417 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSINI FRANCESCO N. IL 19/12/1986
NEGLIA CINZIA SIMONA N. IL 15/03/1971
avverso la sentenza n. 696/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7442/2013

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Brindisi, che ha dichiarato i coniugi
Francesco Rossini e Cinzia Simona Neglia colpevoli dei reati, avvinti da continuazione, di
concorso in resistenza e lesioni volontarie plurime (ingiustificata violenza esercitata nei
confronti del personale sanitario e paramendico dell’ospedale di Ceglie Messapica, ove
era stata ricoverata in stato di crisi isterica la Neglia e immotivata reazione aggressiva
dispiegata verso i carabinieri intervenuti presso il nosocomio su richiesta del personale
dello stesso a causa della perdurante condotta lesiva dei due imputati e dei loro due figli,
coimputati separatamente giudicati). La Corte distrettuale ha unicamente mitigato il
trattamento sanzionatorio, riconoscendo ammissibile la richiesta di procedersi nelle
forme del giudizio abbreviato da entrambi formulata (dopo la reiezione della prospettata
applicazione di pena ex art. 444 c.P.P.), riducendo la pena loro inflitta ad un anno di
reclusione ciascuno.
Detta sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal comune difensore
di fiducia dei due imputati. Con il ricorso si deduce violazione di legge (art. 597 c.p.p.) e
difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle invocate attenuanti
generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei
prospettati motivi di censura.
In vero la Corte di Appello, esaminando lo specifico motivo di gravame dei due
imputati appellanti, ha congruamente motivato il diniego delle invocate attenuanti
generiche in considerazione della indiscutibile gravità (per numero di persone offese
coinvolte) dei commessi reati e delle personalità antisociali di entrambi i prevenuti,
gravati tutti e due da precedenti penali (condanne divenute definitive per il Rossini dopo
la sentenza di primo grado).
All’inammissibilità dei ricorsi segue ope legis la condanna dei ricorrenti alla
rifusione delle spese processuali e al versamento della somma ritenuta equa di euro
1.000,00 (mille) pro capite alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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