Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50417 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50417 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONARO SALVATORE N. IL 29/11/1958
DEL CORE GIANPIERO N. IL 27/06/1968
RASPA GIUSEPPE N. IL 20/01/1975
avverso la sentenza n. 4065/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/12/2004
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. $‘2.0C- 5?t 04’A C (
che ha concluso per I f/4421,t2e..~2:4424-4r
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorrono per cassazione, personalmente, Carbonaro Salvatore e Raspa Giuseppe
nonché il difensore di fiducia di Del Core Giampiero avverso la sentenza emessa in
data 22.12.2014 dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella in
data 9.1.2014 del Tribunale di Milano, tra l’altro, riduceva (per effetto della novella
legislativa del maggio 2014) la pena inflitta a Del Core Giampiero ad anni tre e mesi

mesi dieci di reclusione ed C 9.500,00 di multa, confermando la condanna di
Carbonaro Salvatore alla pena di anni sei di reclusione ed C 35.000,00 di multa.
Sono stati riconosciuti colpevoli rispettivamente, il Carbonaro, dei reati di cui ai capi
82 (artt. 110 c.p. e 73 commi 1 e 1 bis dPR 309/1990: acquisto di cocaina; fatto del
24.5.2010) e 89 (artt. 110 c.p. e 73 dPR 309/1990: cessione di 300 grammi di
cocaina; fatto in data antecedente e prossima al 17.7.2010); il Del Core, dei reati di
cui ai capi 154, 166, 168, 169, 172, e 173 (art. 73 comma 5 dPR 309/1990
(detenzione e ricezione di cocaina: fatti del maggio 2010); il Raspa dei reati di cui
all’art. 73 comma 5 dPR 309/1990 di cui al capo 91 (così riqualificati i fatti del
31.12.2009 e 9.1.2010), 96, 97, 99 e 102 dell’imputazione: acquisto e ricezione e
cessione di cocaina: fatti del gennaio-febbraio 2010).
2. Carbonaro Salvatore deduce il travisamento degli elementi probatori posti a
sostegno della ritenuta sua identificazione e la manifesta illogicità ovvero mera
apparenza della motivazione: in particolare, contesta le affermazioni della Corte
territoriale laddove ritiene che il Carbonaro sarebbe la medesima persona che verso le
ore 12 del 25.6.2010 salì a bordo dell’auto in Ospitaletto di Cormano e che si
identificava con la stessa persona che il giorno precedente si era intrattenuta con il
Villì sull’auto Micra, le cui conversazioni indizianti vennero intercettate e costituivano
elemento probatorio del primo episodio contestato. Nega, inoltre, di aver ammesso di
essere l’ignoto accompagnatore del Villì e dunque autore della conversazione delle ore
12,29 del 25 giugno, come la Corte territoriale, diversamente da quella di primo
grado, aveva ritenuto.
3. Raspa Giuseppe rappresenta, in sintesi, i seguenti motivi:
3.1. la violazione di legge in relazione alla denegata sussistenza dell’ipotesi del
consumo personale o di gruppo dello stupefacente acquistato dal medesimo, atteso il
suo stato di tossicodipendente;
12. il vizio motivazionale in relazione all’interpretazione e valutazione di talune
conversazioni intercettate.
4. Nell’interesse di Del Core Giampiero si deduce la violazione di legge ed il vizio
motivazionale in relazione alla mancata dimostrazione della percentuale del principio
attivo della sostanza stupefacente oggetto delle conversazioni, e segnatamente, della
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sei di reclusione ed C 9.000,00 di multa e quella inflitta a Raspa Giuseppe ad anni tre

circostanza se tale percentuale rientrasse in quella indicata nei decreti ministeriali,
con conseguente carenza dell’antigiuridicità.
Considerato in diritto
5. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti.
6.

I motivi addotti dal Raspa, a ben vedere, tendono ad una improponibile

rivalutazione della prova e si risolvono in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, sottraendosi la

coerenza, di completezza e di razionalità dei suoi contenuti.
Peraltro sono anche aspecifici, avendo riproposto in questa sede pedissequamente le
medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente
plausibile, fondando il diniego delle attenuanti generiche e del ridimensionamento
della pena sulla complessiva e concomitante pericolosa condotta dell’imputato che, al
momento del fatto, era pure sottoposto alla misura cautelare coercitiva dell’obbligo di
presentazione alla P.S..
Inoltre, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione
del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,
è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae,
come nel caso di specie, al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri
della logica e delle massime di esperienza (Cass. pen. Sez. VI, 8.1.2008, n. 17619,
Rv. 239724; Sez. VI, n. 11794 dell’11.2.2013, Rv. 254439).
Quanto alla censura prospettata dal Del Core, si rammenta che in tema di
stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento
tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza
drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova
acquisite agli atti (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la
decisione del giudice di merito che aveva condannato gli imputati per una pluralità di
episodi di cessione di droga fondandosi, tra l’altro, sulla confessione di alcuni di essi).
(Cass. pen. Sez. IV, n. 22238 del 29.1.2014, Rv. 259157 e successive conformi).
Quanto alle doglianze addotte dal Carbonaro, si rileva che esse ripropongono, ancora
una volta, le censure addotte in grado di appello e da quel giudice disattese con
congrua motivazione (pagg. 4 e ss. sent.).
Si tratta di esaminare se la Corte sia incorsa o meno nel rappresentato travisamento
del dato probatorio. Tanto, francamente, non è dato riscontrare alla luce della
ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, come integrata dalla
motivazione della sentenza di primo grado (pagg. 26 e ss.).
Infatti, risulta che il Carbonaro e il Villi furono controllati il 25.6.2010 mentre si
trovavano a bordo della Nissan Micra di proprietà del Villi, sottoposta a

3

motivazione della impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di

intercettazione ambientale e localizzazione satellitare: in tale occasione il Carbonaro
fu compiutamente identificato. Gli antecedenti accertamenti di p.g. e le successive
operazioni di pedinamento, o.p.c. e tracciamento satellitare dell’autovettura hanno poi
consentito in modo univocamente logico di ricostruire gli spostamenti dell’auto con i
due passeggeri predetti e la natura e finalità (tesa al traffico di stupefacente) degli
stessi sulla scorta delle conversazioni ambientali intercettate nel corso delle quali uno
degli interlocutori era certamente il Carbonaro.

ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

7. Consegue il rigetto dei ricorsi e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del

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