Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50415 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50415 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADARO PAOLO N. IL 09/03/1976
avverso la sentenza n. 437/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R.G. 7429 / 2013

Con atto d’impugnazione del proprio difensore l’imputato Paolo Spadaro ricorre
per la cassazione dell’indicata sentenza del Tribunale di Messina, con la quale -su sua
richiesta, cui ha consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di otto
mesi di reclusione per più episodi integranti il reato di evasione dal regime cautelare
degli arresti domiciliari di cui all’art. 385 co. 3 c.p. (essendo uscito di casa prima o
essendovi rientrato dopo rispetto agli orari in cui gli era consentito allontanarsi per
motivi di lavoro).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di riconosciuta
responsabilità dell’imputato, poiché il giudice di merito avrebbe omesso di verificare la
sussistenza di cause di proscioglimento applicabili in favore del prevenuto ai sensi
dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle
addotte censure. L’atto di impugnazione, in vero, non specifica in alcun modo le
evenienze per cui, alla presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo
stesso ricorrente, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e
sugli elementi circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto
eludere la richiesta e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza
dell’inesistenza del reato o della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa
dalle risultanze processuali richiamate in sentenza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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