Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50415 del 17/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 50415 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRANDA ANIELLO N. IL 11/09/1946
MIRANDA ANTONIO N. IL 20/11/1966
MIRANDA SALVATORE N. IL 03/07/1975
avverso la sentenza n. 5372/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SQ,Ita
Ace);.
che ha concluso per 2’i,A 0,ivn~ed-42:- ce.c2:t

dito, per la parte civile, l’Avv
Uditciedifensor Avv.

Ret–0 AseQ,

eio)
cewne

CCU
9Xitte 2e2vedt 5e2″95
trYLObC V cexr 22e-c’~

Data Udienza: 17/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, pronunciando nei confronti degli odierni
ricorrenti, MIRANDA ANIELLO, MIRANDA ANTONIO e MIRANDA SALVATORE, con
sentenza del 16/10/2014, in parziale riforma della sentenza del GM del Tribunale
di Nola, emessa in data 31/10/2008, con la già ritenuta ipotesi ex art. 73 comma
50 DPR 309/90, riduceva la pena inflitta a Miranda Aniello ad anni 2 di reclusione
ed € 4.000,00 di multa e a Miranda Antonio e Miranda Salvatore ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 3.000,00 di multa ciascuno, con pena sospesa per Miran-

Il giudice di prime cure, all’esito di giudizio ordinario, ritenuta l’ipotesi di cui
al V comma ed esclusa la recidiva per Miranda Aniello, concesse le circostanze
attenuanti generiche a Miranda Antonio e a miranda Salvatore, dichiarava gli imputati responsabili del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 73 Dpr. 309/90
per avere in concorso tra loro, illegalmente coltivato 60 piante di marijuana del
peso di 20 Kg. circa e detenuto due sacchetti contenenti la medesima sostanza
in Terzigno il 19/19/2007, condannando Miranda Aniello e alla pena di anni 3 e
mesi 6 di reclusione ed C 6.000,00 di multa e Miranda Antonio e Miranda Salvatore alla pena di anni 2 (controllare pena primo grado) e mesi 8 di reclusione ed
C 4.000,00 di multa, oltre le statuizioni accessorie come per legge.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del comune difensore, con unico atto; Miranda Aniello, Miranda Antonio e
Miranda Salvatore, deducendo l’unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1,
disp. att., cod. proc. peri.:
• Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b
cod. proc. pen. in relazione all’art. 73 co. V DPR 309/90.
I ricorrenti deducono che la pena sarebbe stata irrogata, nonostante la riduzione in appello, senza tener conto della sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale nonché dell’innovazione legislativa che ha stabilito l’autonomia
dell’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 73 co. 5 0 DPR 309/90.
Inoltre, nell’irrogare la pena. non sarebbero stati applicati i necessari criteri
di proporzionalità rispetto alla pena fissata in primo grado..

Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il
proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2

da Antonio e Miranda Salvatore, confermava nel resto.

2. Le doglianze proposte sono assolutamente generiche ed aspecifiche.
La sentenza impugnata, che è del 16.10.2014, evidentemente dà conto a
pag. 3 – dove afferma dover tenersi conto che trattasi di ipotesi autonoma di
reato e dei nuovi limiti sanzionatori più bassi- dello ius superveniens, costituito,
in ultimo, dalla decreto legge 20.3.2014 n. 36 la cui legge di conversione

(I.

16.5.2014 n. 79) – che ha fatto seguito alla sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale che per le droghe leggere e per i fatti fino al 23.12.2013 aveva già

con pena da sei mesi a quattro anni di reclusione, oltre la multa) – ha sostituito
il comma 5 dell’art. 73 Dpr. 309.90 con il seguente: “5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329”.
Con la novella, in vigore dal 17.5.2014, dunque, la pena per il fatto di lieve entità già prevista per le c.d. “droghe leggere” dalla Legge Iervolino-Vassalli
viene adottata, indifferentemente, per tutti i fatti di lieve entità, indipendentemente dalla collocazione dello stupefacente nell’una o nell’altra tabella.
Ebbene, la Corte territoriale ridetermina, in melius per gli imputati, le pene, dando conto degli elementi che utilizza e, in primo luogo, dei gravi precedenti penali da cui è gravato Miranda Aniello.

3. Manifestamente infondato, perciò, è il motivo di impugnazione laddove
ci si duole – come si legge in ricorso- che “nella determinazione della pena divenuta illegale, il nuovo computo deve essere effettuato secondo criteri di proporzionalità”.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha già precisato in relazione alla sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale che ha portato alla reviviscenza della
normativa c.d. Iervolino-Vassalli che differenziava il trattamento sanzionatorio
tra droghe c.d. leggere e droghe c.d. pesanti – ma, mutatis mutandis, il principio
vale anche per lo ius superveniens di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 come già
affermato nelle recenti pronunce di questa sez. 4, n. 44799 dell’8.10.2015, Di
Rocca e n. 44803 del 22.10.2015, Di Giovanni, non massimate. – come, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura
minima dell’editto allora vigente, il giudice di appello, quale giudice di merito di
secondo grado ovvero quale giudice di rinvio, non è vincolato a rimodulare la
sanzione, rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi
e pecuniari, in misura proporzionale rispetto ai limiti previgenti, potendo egli de-

3

comportato la reviviscenza del V comma di cui alla legge Iervolino Vassalli punito

terminarla discrezionalmente nell’ambito della più lieve cornice edittale in vigore,
con il solo limite – nell’ipotesi di appello proposto dal solo imputato – del divieto
di “reformatio in peius” (cfr. sez. 3, n. 23952 del 30.4.2015, Di Pietro ed altri,
rv. 263849).
Non c’è, dunque, alcuno spazio applicativo per i criteri aritmetici o “proporzionalistici” rispetto alla pena precedentemente irrogata (cfr. sul punto sez. 3,
n. 15247 del 10.3.2015, Funghi ed altro, non mass.).
Come si è detto la Corte territoriale, a fronte di motivi di appello peraltro

ha dato conto dei criteri utilizzati per la determinazione della pena, evidenziando
peraltro come a Miranda Antonio e a Miranda Salvatore fossero state concesse le
circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Naturalmente, però,
con tutta evidenza, pur nell’ambito della ritenuta ipotesi attenuata, i giudici del
gravame del merito non hanno potuto non tenere conto anche del dato ponderale, certo non particolarmente esiguo (60 piante per un peso di 20 kg).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 17 novembre 2015
Il Co igliere estensore

Il Presidente

anche quelli assai generici ed aspecifici (cfr. atto di appello del 17-18.12.2008)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA