Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50414 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50414 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEREZ FLORENZO N. IL 26/12/1970
avverso la sentenza n. 1670/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Satire- i >//1//3 Ci
che ha concluso per.ell.kuizi e~,74,44

Udito, per la parte civ e, l’Avv
Udit i difensor Av

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Perez Fiorenzo avverso la sentenza
emessa in data 17.10.2014 dalla Corte di appello di Firenze che confermava quella del
Tribunale di Firenze (Sezione distaccata di Empoli) in data 1.12.2011 con cui il
predetto, all’esito del giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi due
di arresto ed C 1.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187 comma 8 C.d.S.
(commesso il 27.2.2010).

dei presupposti per l’applicazione dell’art. 187 comma 8 C.d.S. ed in particolare
quanto alla circostanza dell’identificazione del Perez nel conducente dell’autovettura,
nonché a quella della riconducibilità all’imputato della siringa contenente una
soluzione marrone rinvenuta nel punto in cui si era chinato il Perez laddove le altre
due persone che lo accompagnavano avevano detto che il Perez si era allontanato per
orinare.
Rappresenta, altresì, la mancata osservanza della procedura prevista normativamente
secondo la quale il prevenuto avrebbe dovuto essere accompagnato prima in
Ospedale e successivamente doveva essergli richiesto di sottoporsi all’accertamento.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
4. Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure che hanno riproposto in
questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da
quel giudice disattese con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile: secondo i corretti rilievi del Giudice a quo, il Perez era stato
visto alla guida dell’autovettura, sulla scorta di quanto emerso dalla C.N.R. ed dagli
atti di P.G. allegati, nè era in alcun modo necessario il suo preventivo
accompagnamento presso l’Ospedale perché gli fosse validamente rivolta la richiesta
di sottoporsi all’esame alla quale l’imputato oppose il rifiuto integrante il reato
contestato.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
2

2. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancanza

E’ vero che è decorso il termine prescrizionale di cinque anni successivamente
all’emissione della sentenza impugnata, ma l’inammissibilità del ricorso preclude, per
costante giurisprudenza di questa Corte (V. Cass. pen. Sez. Un., 11.11.1994, n. 21,
Rv. 199903; Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428 Rv. 231164), la instaurazione di un valido
giudizio d’impugnazione e del relativo rapporto processuale e, di conseguenza, la
possibilità di rilevare e dichiarare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., eventuali
cause di non punibilità come l’intervenuta prescrizione.

pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

5. Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al

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