Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50413 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50413 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOHLI KAIES N. IL 06/08/1977
avverso la sentenza n. 540/2012 TRIBUNALE di SANREMO, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R.G. 7416/ 2013

Per mezzo del difensore l’imputato cittadino tunisino Bohli Kaies impugna per
cassazione l’indicata sentenza del Tribunale di Sanremo, con la quale -su sua richiesta,
cui ha consentito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti
generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, la pena di otto mesi di reclusione
per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari ex art. 385 co. 3 c.p.
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di riconosciuta
responsabilità dell’imputato, poiché il giudice avrebbe omesso di verificare la sussistenza
di cause di proscioglimento applicabili in favore del prevenuto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza della censura.
L’atto d’impugnazione, in vero, non specifica in alcun modo le evenienze per cui,
in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale
da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’inesistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha considerato esclusa alla stregua delle
risultanze processuali richiamate in sentenza (arresto in flagranza di reato).
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -attesa la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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