Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50412 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50412 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOHLI BILEL N. IL 07/05/1989
avverso la sentenza n. 626/2012 TRIBUNALE di SANREMO, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R.G. 7414/2013

Con il ministero del difensore l’imputato cittadino tunisino Bohli Bilel impugna
per cassazione la sentenza del Tribunale di Sanremo, con cui -su sua richiesta
concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il
vincolo della continuazione, la pena di otto mesi di reclusione per i reati di resistenza,
lesioni personali volontarie a pubblico ufficiale e oltraggio plurimo (violenta reazione
assunta nei confronti degli agenti di polizia intervenuti per impedirne l’ingestione di
sostanze stupefacenti destinate alla vendita).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Lo stesso, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o elementi in
virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato compiutamente atto in sentenza
degli elementi escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto
adottare una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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