Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50412 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50412 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELARDI SAMANTHA N. IL 20/12/1986
avverso la sentenza n. 58/2013 TRIBUNALE di VELLETRI, del
17/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SQ,C6e, 5
cEd2
che ha concluso per

Udito, pe a parte civile, l’Avv
Ud i difensor Avv.

Data Udienza: 17/11/2015

I

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Velletri, pronunciando nei confronti dell’odierna ricorrente,
BELARDI SAMANTHA, in sede di giudizio immediato a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna, con sentenza del 17/12/2013, la dichiarava responsabile del reato previsto dall’art. 116, comma 13, D.Lgs. n. 285/92 per aver condotto l’autoveicolo NISSAN targato AS120PF sprovvista della patente di guida
perché mai conseguita, in Pomezia l’11/2/2009, condannandola alla pena di C
3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento selle spese processuali, con il benefi-

2. Avverso tale provvedimento ha proposto appello, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Belardi Samantha, lamentando la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Gli atti yenivano rimessi innanzi a questa Corte, qualificando il gravame come ricorso per Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Non essendo il motivo di ricorso sopra illustrato manifestamente infondati, il Collegio non può che prendere atto dell’intervenuta prescrizione e pertanto
annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l’estinzione del reato.
Riscontrata ex actis la mancanza di periodi di sospensione della prescrizione,
all’11.2.2014 risulta infatti decorso per il reato contravvenzionale in imputazione
il termine prescrizionale massimo di cinque anni.
Alla luce delle pronunzie di merito nemmeno si configura, inoltre, l’evidenza
della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

2. In particolare, il proposto motivo di ricorso non appare infondato in quanto il giudizio prognostico in ordine al fatto che l’imputata si asterrà per il futuro
dal commettere nuovi reati appare apodittico e quanto alla circostanza indicata
in motivazione dal GM di Velletri secondo cui la eventuale concessione della sospensione condizionale della pena non risulterebbe favorevole all’imputata in
quanto si tratta di sola pena pecuniaria – riscontrato ex actis che il difensore in
sede di conclusioni aveva chiesto i benefici di legge, tra cui evidentemente la sospensione condizionale della pena- questa Corte di legittimità ha già avuto modo
di chiarire, condivisibilmente, che in tema di sospensione condizionale della pena, è illegittima la decisione con la quale il beneficio, richiesto dal difensore, sia
negato dal giudice sulla base di una valutazione di non convenienza per l’imputa2

cio della non menzione.

to, essendo tale valutazione di pertinenza esclusiva di quest’ultimo (così sez. 4,
n. 9204 del 12.2.2014, Barletta, rv. 259291, nel caso di specie il giudice aveva
ritenuto maggiormente conveniente per l’imputato assoggettarsi alla modesta
pena pecuniaria irrogata, “in modo da poter usufruire del beneficio in altre occasioni”).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per

Così deciso in Roma il 17 novembre 2015
Il C

sigliere estensore

Il residente

prescrizione.

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