Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50411 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50411 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDE CARMINE N. IL 06/04/1947
avverso la sentenza n. 5799/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
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Udito il Procuratore Generale in persona del, ott
che ha concluso peri (/
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Udito, per la parte c ile, l’Avv
Uditi difensor v .

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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Verde Carmine avverso la sentenza
emessa in data 11.3.2014 dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma di
quella in data 2.4.2012 del Tribunale di Rimini, dichiarava l’improcedibilità per
estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 707 c.p.,
rideterminando la pena per il residuo reato di furto aggravato (ex artt. 624, 625 n. 2
c.p.: fatto del 2.6.2007, con la recidiva plurireiterata specifica) con attenuanti

200,00 di multa.
2. Deduce la violazione di legge, il travisamento dei fatti ed il vizio motivazionale,
assumendo che avrebbe dovuto essere esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p.
con conseguente assoluzione per carenza di una condizione di procedibilità e che, in
subordine, previa eventuale esclusione della recidiva, con le concesse attenuanti
generiche, si sarebbe dovuto applicare il minimo della pena.

Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche e manifestamente
infondate.
Invero, è palese la sostanziale aspecificità della prima censura che ha riproposto in
questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione compiuta e congrua, immune
da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
In particolare, non può ritenersi apodittica e meramente presuntiva la tesi dei giudici
di merito concernente la chiusura della macchina a chiave: a parte la natura istintiva
della chiusura dell’auto, sovente effettuata automaticamente con il telecomando, è
stato correttamente dedotta dal rinvenimento di strumenti atti allo scasso in possesso
dell’imputato l’avvenuta forzatura del bagagliaio dell’auto in cui era riposto il
computer Lenovo. Né, come ancora rilevato dalla Corte territoriale, l’imputato in sede
di confessione ebbe a riferire di aver trovato la vettura aperta.
2

generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva, in anni uno di reclusione ed €

Quanto alla pena, che è stata adeguatamente ridotta rispetto ma quella inflitta in
primo grado, si rammenta che la valutazione relativa alla commisurazione della pena
rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei
parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p., è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Cass. pen. Sez. II,
del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754) e non postula un’analitica esposizione dei
criteri adottati per concreto (tra le altre, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749,

4. Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.11.2015

Rv. 239754).

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