Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50410 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50410 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI MICHELE N. IL 15/12/1980
avverso la sentenza n. 1732/2011 TRIBUNALE di MONZA, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7398 / 2013

Con ricorso personale è impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale di
Monza, con cui -su sua richiesta concordata con il p.m.- è stata applicata ex art. 444
c.p.p. all’imputato Michele Rossi, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e
riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, la
pena condizionalmente sospesa di nove mesi di reclusione per i reati di resistenza e
lesioni personali volontarie a pubblico ufficiale (violenta aggressione nei confronti di un
agente di polizia, colpito con pugni, calci e morsi, intervenuto per sedare una lite in
corso tra il Rossi la moglie e altre persone).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Il ricorso, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o elementi in
virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato compiutamente atto in sentenza
degli elementi escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto
adottare una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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