Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5041 del 07/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5041 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TALLARICO FRANCESCO N. IL 23/04/1976
avverso l’ordinanza n. 44/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
1)

ti-te 2jet919 7

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/01/2014

Cc 3 Tallarico Francesco

Motivi della decisione

1.La Corte d’appello di Milano ha respinto la richiesta avanzata da Tallarico Francesco,
intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.

2.Ricorre per cassazione il richiedente. Si lamenta che la domanda è stata respinta
assumendo che il Talarico abbia commesso delle azioni criminose nonostante sia intervenuto

chiaramente escluso ogni profilo di responsabilità personale. D’altra parte il ricorrente, in fase
di interrogatorio di garanzia, dunque non appena ha avuto la sua prima opportunità difensiva,
ha chiarito al giudice qual era l’oggetto reale delle conversazioni incriminate e dei suoi rapporti
con gli zii peraltro anch’essi assolti dal delitto associativo. Egli ha dunque ben spiegato come
fossero infondati i sospetti degli inquirenti che da una sua condotta passiva desumevano la
prova della adesione ad un gruppo criminale, peraltro ritenuto inesistente dai giudici di merito.

2.1 L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria chiedendo la reiezione del
ricorso.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. L’ordinanza impugnata
espone che il primo giudice ha affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui
all’art. 416 bis cod. pen. La (orte d’appello ha invece adottato sentenza assolutoria avendo
ravvisato dubbi in ordine alla partecipazione all’illecito. Tuttavia nei confronti del ricorrente si
configurano plurimi gravi i profili di colpa che vengono analiticamente esposti: persona di
fiducia e prestanome di uno dei mafiosi; socio di copertura della società immobiliare nella
quale confluivano i proventi illeciti del gruppo che venivano reinvestiti in immobili;
interlocutore di comunicazioni telefoniche nelle quali interveniva una subitanea comprensione
del significato delle richieste; consapevole g41 della detenzione da parte del gruppo di armi da
fuoco e soggetto da interpellare per il loro spostamento. Si aggiunge che la sentenza
assolutoria qualifica il ricorrente come soggetto accettante le responsabilità originate dalla
interposizione fittizia in attività, senza tuttavia l’assunzione di un ruolo attivo nella sottostante
associazione criminale. Conclusivamente, si è in presenza di un comportamento gravemente
colposo che, sebbene passivo, come sostenuto dalla sentenza assolutoria, esplicita il
coinvolgimento nelle azioni e nelle relazioni personali. Tale condotta colposa (d’altra parte, ha
sicuramente svolto una funzione sinergicica nell’emanazione del provvedimento restrittivo.
Tale apprezzamento appare con tutta evidenza immune da vizi logici o giuridici, posto
che vengono evidenziati comportamenti che, sebbene non integranti un attivo contributo ad
una compagine criminale, si collocano all’interno dell’area illecita e presentano tratti di colpa
grave ma, si potrebbe aggiungere, anche di dolo che compravano impossibilità di accogliere la

pronunciamento assolutorio adottato nel giudizio di secondo grado, nel corso del quale è stato

domanda; posto che comportamenti di tale fatta erano ben idonei ad ingenerare, all’avvio
dell’indagine, l’ipotesi del coinvolgimento organico nel gruppo criminale.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria. Il ricorrente va
pure condannato alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero resistente, spese che
appare congruo liquidare in euro 750.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000; nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dal
Ministero dell’Economia e le liquida in euro 750,00.

Roma 7 gennaio 2014

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Rocco Marco BLAIOTTA)

(Gaetanino ZECCA)

9-7

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

P Q M

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA