Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50408 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50408 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DINGLASAN EDWIN N. IL 28/09/1970
avverso la sentenza n. 1424/2011 TRIBUNALE di MESSINA, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 24/10/2013

R. G. 7377/2013

L’imputato cittadino filippino Edwin Dinglasan ricorre di persona contro la
sentenza del Tribunale di Messina, con cui -su sua richiesta, concordata con il p.m.- gli
è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concessegli le attenuanti generiche, la pena
sospesa di un anno di reclusione per i reati, unificati dalla continuazione, di
maltrattamenti e minaccia grave in pregiudizio della moglie convivente, venendo nel
contempo prosciolto dal connesso reato di lesioni volontarie in danno della stessa
perché estinto per intervenuta remissione di querela.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento
alla carente verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità valutabili in favore
dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p., atteso che nel verbale di remissione della
querela per il reato di lesioni la persona offesa affermerebbe di non essere stata
maltrattata (all’infuori dell’accertato episodio di lesioni) dall’imputato.
Il ricorso è inammissibile, poiché si basa su emergenze e argomenti non
compatibili con l’avvenuto accordo sanzionatorio, cui l’imputato si è determinato avendo
piena e specifica cognizione del citato verbale della remissione di querela interposta
dalla moglie. Non compatibili, quindi, con una richiesta di applicazione di pena
proveniente dallo stesso ricorrente, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni
sulla colpevolezza ovvero sulla diversa qualificazione dei fatti reato nonché su profili
fattuali inapprezzabili in sede di legittimità, volti a reintrodurre surrettiziamente
situazioni prive di ogni carattere di evidenza per gli effetti di cui all’art. 129 c.p.p.
Situazioni di cui la sentenza impugnata, nei limiti di sinteticità propri di una decisione
applicativa di pena concordata, ha motivatamente escluso la configurabilità, avendo
ritenuto la condotta del ricorrente correttamente inquadrata nell’alveo delle contestate
fattispecie criminose ex artt. 572 e 612 cpv. c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, individuata in ragione della
natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 24 ottobre 2013

Motivi della decisione

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