Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50407 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50407 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPODIFERRO GIANNI (GIOVANNI) N. IL 11/11/1983
avverso la sentenza n. 1734/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Capodiferro Gianni ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex artt.337 cp. e 9/2 legge 1423/1956,
riducendo la pena inflitta come da dispositivo, e denunzia violazione
di legge e difetto di motivazione in riferimento alla determinazione
delle generiche.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo della censura dedotta in appello, già
valutata e respinta in sede di merito, avendo i giudici del gravame
correttamente operato la nuova determinazione della pena, partendo
dalla pena base del reato di resistenza ritenuto più grave, operando
l’aumento per la continuazione con il reato satellite e infine dando
adeguatamente conto delle ragioni del diniego delle generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di e

1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il Consigliere est.

esidente

della pena, avvenuta in modo del tutto contraddittorio, e al diniego

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