Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50402 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50402 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIGNERI GIUSEPPE N. IL 12/05/1945 parte offesa nel procedimento
c/
ADAMO SIGNORELLO CARMELO N. IL 17/06/1939
ADAMO GIOVANNI N. IL 08/02/1941
avverso l’ordinanza n. 802/2011 GIP TRIBUNALE di ENNA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 24/10/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Vigneti Giuseppe, parte offesa nel procedimento penale contro Adamo
Signorello Carmelo e Adamo Giovanni per ipotizzato reato ex art.368
cp., ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe,
che, all’esito dell’udienza camerale, accogliendo la richiesta del P.M.
e dichiarando inammissibile l’opposizione proposta contro di essa, ha
disposto l’archiviazione degli atti e ne denunzia la nullità per
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione del compendio probatorio e alla mancata risposta alle
doglianze e agli argomenti posti a sostegno dell’opposizione.
Il ricorso è inammissibile.
Ricorda infatti il collegio che l’ordinanza di archiviazione, quando,
come nella specie, sia stata preceduta dall’udienza camerale, è
impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409/6 cpp, il
quale rinvia all’art.127/5 cpp, che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle
parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il
ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito
della “notizia criminis”, come nel caso in esame, in cui si censura la
valutazione del compendio probatorio o la mancata risposta alle
osservazioni a sostegno della denuncia, contenute nell’atto di
opposizione, e non ritenute determinanti dal G.I.P. (ex multis
Cass.Sez.VI 2/12/02-9/1/03 n.436 Rv.223329; Sez.I 7/2-14/3/2006 n.9440
Rv.246779).
Né il ricorso è valutabile sotto l’aspetto della denuncia di abnormità
del provvedimento impugnato, giacché devono considerarsi abnormi i
provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali,
tali che ne impediscono l’inquadramento negli schemi normativi tipici e
li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale
(Cass.Sez.Un9/7-31/7/1997 Quarantelli), e tale non può considerarsi il
provvedimento impugnato, che benché succinto, rende comunque
sufficientemente conto delle ragioni che inducevano all’archiviazione
degli atti.
2
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 500,00.
p.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il
siglier: est.
residente