Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50401 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50401 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMEO DOMENICO LUIGI N. IL 26/09/1972
avverso la sentenza n. 4646/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Fatto e diritto

Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per manifesta infondatezza del
motivo, speculare a quello proposto in sede di gravame e già valutato e correttamente
respinto dal giudice del gravame sul rilievo che l’istanza era stata prodotta in
fotocopia e non recava il timbro dell’avvenuto deposito, onde non v’era certezza sulla
sua autenticità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2013

Romeo Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che
ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per
il reato di cui all’art.385 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla dedotta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, non ,
avvenuta presso iyil domicilio eletto e al suo difensoreesou
W;(0)-(4.6-6U

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