Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5040 del 07/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5040 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPATARO CATALDO N. IL 20/04/1977
avverso l’ordinanza n. 52/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.3 9 24–3 4-e2/

-re i t; csit,e

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/01/2014

Cc 2 Cataldo Spataro

Motivi della decisione

1.La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’istanza presentata da Spataro Cataldo,
intesa ad ottenere l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita.
2.Ricorre per cassazione il richiedente. Si lamenta che il senza ragione è stata ritenuta
l’esistenza di colpa grave. Ciò è dimostrato dalla totale identità delle prove utilizzate dal Gip
In breve si è fatta leva, per respingere la domanda, sull’uso personale di sostanze
stupefacenti, tra l’altro addivenendo ad una non interpretazione di brani di trascrizioni
telefoniche e comunque proponendo una non esatta lettura del significato delle espressioni
usate.
3. L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria deducendo l’infondatezza del
ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ritiene l’esistenza di colpa grave ostativa all’accoglimento della
domanda. Il richiedente ha mostrato compromettenti frequentazioni, concretamente
manifestatesi in modo da prestarsi ad essere interpretate come indici di complicità di rilievo
con persone implicate nei traffici illeciti. In particolare dalle intercettazioni telefoniche disposte
nel processo di merito emerge la frequentazione dei coimputati, uno dei quali accusato anche
in ordine all’illecito associativo; e rileva altresì, come ritenuto dal primo giudice, una ripetuta
attività di acquisto di stupefacente da tale Santoro. Conclusivamente si argomenta che la
pronunzia assolutoria è stata adottata in mancanza di piena prova sul fatto che lo Spataro
acquistasse per cedere a terzi, mentre non vi è dubbio in ordine agli acquisti ed alle
frequentazioni di cui si è detto. Dunque, secondo la Corte di merito, l’imputato ha quantomeno
tenuto una condotta illecita e quindi altamente censurabile, consistente nell’acquisto di droga
che, atteso il contesto, ha influenzato l’iniziativa cautelare.
Tale valutazione non è censurabile. Questa Corte ha ripetutamente enunciato il
condiviso principio che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave che osta
alla riparazione non è integrata dalla mera condizione di assuntore di stupefacenti, ma ben può
essere ravvisata nel comportamento del tossicodipendente che detenga sostanze illecite,
quando ricorrano elementi ulteriori che inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione
sia finalizzata allo spaccio (Così ad es. Cass. IV, 10/6/2008, Rv. 241960; Cass. IV, 10/6/2010,
Rv. 248077; Cass. IV, 29/4/2010, Rv. 248195; nonché, da ultimo, Sez. Un. 28 novembre
2013, n. 51779).

C

per l’adozione della misura cautelare e del materiale probatorio raccolto nel giudizio di merito.

La Corte di merito si è attenuta a tale principio, giacché ha ritenuto l’esistenza di colpa
grave eziologicamente rilevante alla luce di diversi elementi di giudizio: non solo l’acquisto, ma
anche la frequentazione di altre persone coinvolte nel traffico illecito: una situazione idonea a d
ingenerare, nella sede cautelare, il convincimento che una così significativa attività fosse
connessa al traffico e quindi alla vendita.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al
pagamento delle spese processuali.
La memoria dell’Avvocatura dello Stato è tardiva, essendo stata depositata il 24

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 7 gennaio 2014

dicembre 2013

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