Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 504 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 504 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARDONI CARLO N. IL 04/11/1961
avverso la sentenza n. 1703/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Brescia con sentenza del 17/07/2012 ha confermato la sentenza del
G.U.P. del Tribunale di Mantova in data 12/01/2011, con la quale Scardoni Carlo era stato
dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 142, commi 1 e 2, 146, 181 del D. Lgs n. 42/2004 e 44
lett. c) del DPR n. 380/2001, a lui ascritto 1 per avere abbattuto un albero di notevoli dimensioni
ubicato a meno di 150 mt. dalla sponda del fiume Po, senza l’autorizzazione dell’amministrazione
competente per la tutela del vincolo, e condannato alla pena di mesi uno di arresto ed € 20.000,00 di

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto l’insussistenza della tutela
paesaggistica con riferimento all’albero oggetto di abbattimento;
– che sul punto la sentenza ha accertato, tramite verifica della planimetria allegata alla segnalazione
del sindaco, che l’albero era sito nella fascia di rispetto prevista dall’art. 142, comma 2 lett. c), del
D. Lgs n. 42/2004;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione, ripropone la medesima questione, già esaminata dai
giudici di merito, della ubicazione dell’albero oggetto di abbattimento fuori dalla fascia di rispetto
dalla sponda del fiume Po;
– che le censure concernenti la valutazione delle risultanze probatorie, pienamente utilizzabili per
effetto della scelta del rito abbreviato da parte dell’imputato, non sono proponibili nel giudizio di
legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e
coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si
limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

ammenda;

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