Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50399 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50399 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KOLA NIKOLIN N. IL 24/09/1978
avverso la sentenza n. 7794/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 24/10/2013
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2013
Kola Nikolin ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha
confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per il
reato di cui all’art.337 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza.