Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50398 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50398 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZI ANTONIO N. IL 25/06/1967
avverso la sentenza n. 1258/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

• Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Manzi Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del
giudice di primo grado per il reato ex art.337 cp., e denunzia la
nullità per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova,
alla sua qualificazione giuridica e alla affermazione della

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati e
respinti dal giudice del gravame, sotto l’apparenza della
denunzia di vizi di legittimità, pretende di contestare la
ricostruzione del fatto e la valutazione della prova degli
elementi costitutivi del reato, operate dal giudice di merito in
coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e
in maniera immune da profili di manifesta illogicità, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di 1.000,00.

P.

Q

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
nsigliere est.

l P esidente

colpevolezza.

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