Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50397 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50397 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPIZZI LEONARDO N. IL 03/05/1977
avverso la sentenza n. 2044/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

0.serva in:
FATTO E DIRITTO

Capizzi Leonardo ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per i reati ex artt.385-337 cp. e denunzia violazione di
legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla conferma del

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, indicando analiticamente gli
elementi e le circostanze di fatto convergenti e rilevanti a tal fine,
della sussistenza di entrambe le ipotesi criminose contestate, e della
loro corretta qualificazione giuridica, correttamente interpretando e
applicando i principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di
questa Corte, di guisa che la motivazione non appare sindacabile in
questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende, come nel caso in
esame, a sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle

giudizio di colpevolezza.

ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

DE9i0S1TATA1

Così deciso in Roma 24/10/2013
Il

nsigliejest.

IN CANCELLERIA

Il Presidente

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