Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50396 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50396 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALLUSO DIEGO N. IL 01/10/1979
avverso la sentenza n. 605/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
30/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

òsserva in:
FATTO E DIRITTO
Calluso Diego ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.337 cp., e ne denuncia la nullità per
violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento alla valutazione della prova, al mancato

del giudizio di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di

merito

con

motivazione

ineccepibile,

l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità,

sotto

pretende di

contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’esclusione della
scriminante, operate dai giudici del merito in coerenza con l’accusa
contestata e con le risultanze acquisite e in maniera immune da profili
di manifesta illogicità della motivazione, attraverso un improprio
richiamo al materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in
questa sede e una valutazione alternativa della prova.

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Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

e

1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il

sigliere est.


D
p
Cresiden

riconoscimento della scriminante dell’atto arbitrario e alla conferma

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