Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50390 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50390 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA DAMIANO N. IL 24/06/1980
avverso la sentenza n. 1468/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

Fatto e diritto

ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il
reato di cui all’art.385 cp. riducendo la pena come da dispositivo, lamentando
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’eccessivo rigore della
pena inflitta.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2013

1 Bevilacqua Damiano

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