Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50387 del 24/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50387 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALAVENDA SEBASTIANO N. IL 23/07/1985
avverso la sentenza n. 1429/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

”- Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Malavenda Sebastiano ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per i reati ex art.337-582,585 cp. e 6bis legge 401/1989 e
ne denuncia la nullità per violazione di legge e per mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione

delle generiche.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena,
peraltro non contestata in sede di gravame, operate dai giudici del
merito in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede e una valutazione
alternativa della prova.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,

della prova, alla conferma del giudizio di colpevolezza e al diniego

di E 1.000,00.

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso
Il

TA

Roma 24/10/2013
nsigliere est.

P esidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA