Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50386 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50386 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIARMOLEO GIOVANNI N. IL 30/01/1967
avverso la sentenza n. 1849/2009 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 24/10/2013

3

Ossrva in:
FATTO E DIRITTO
Giarmoleo Giovanni ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.336 cp., e ne denuncia la nullità per
violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento alla valutazione della prova del fatto sia

qualificazione giuridica e alla conferma del giudizio di colpevolezza.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena,
operate dai giudici del merito in coerenza con l’accusa contestata e
con le risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede e
una valutazione alternativa della prova.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

sotto il profilo oggettivo che soggettivo, alla sua corretta

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 24/10/2013
Il C

igliere est.

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